Art. 6 
 
 
Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno  per
                 i minori stranieri non accompagnati 
 
  1.  All'articolo  32  del  ((testo  unico  di  cui   al))   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis  e'  inserito
il seguente: 
    «1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del  permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di
cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all'articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale alle quali  il  datore  di  lavoro  aderisce  o  conferisce
mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei  requisiti  di
cui al primo ((periodo consegue)) la revoca del permesso di soggiorno
e di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
          compimento della maggiore eta'). - 1. Al  compimento  della
          maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono  state
          applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma  1,
          e, fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1-bis,  ai
          minori che sono stati affidati  ai  sensi  dell'articolo  2
          della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo'  essere  rilasciato
          un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
          lavoro, di lavoro  subordinato  o  autonomo,  per  esigenze
          sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno  per  accesso
          al lavoro prescinde  dal  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 23. 
                1-bis. Il permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1
          puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un  anno,
          per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
          subordinato o autonomo previo  accertamento  dell'effettiva
          sussistenza dei  presupposti  e  requisiti  previsti  dalla
          normativa vigente, al compimento della  maggiore  eta',  ai
          minori  stranieri  non  accompagnati,  affidati  ai   sensi
          dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.  184,  ovvero
          sottoposti a tutela, previo parere  positivo  del  Comitato
          per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del  presente
          testo unico, ovvero ai minori  stranieri  non  accompagnati
          che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a  due
          anni in  un  progetto  di  integrazione  sociale  e  civile
          gestito  da  un  ente  pubblico   o   privato   che   abbia
          rappresentanza nazionale e che comunque  sia  iscritto  nel
          registro istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
          n. 394. 
                1-bis.1. La verifica dei requisiti  per  il  rilascio
          del permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato
          o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata  ai
          professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
          1979, n. 12,  ovvero  alle  organizzazioni  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale  alle  quali  il  datore  di  lavoro  aderisce  o
          conferisce   mandato.    Al    sopravvenuto    accertamento
          dell'assenza  dei  requisiti  di  cui  al  primo   periodo,
          consegue la revoca del permesso  di  soggiorno  e  di  cio'
          viene data notizia al pubblico ministero competente. 
                1-ter. L'ente gestore dei progetti deve  garantire  e
          provare  con  idonea   documentazione,   al   momento   del
          compimento della maggiore eta' del minore straniero di  cui
          al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio
          nazionale da non meno  di  tre  anni,  che  ha  seguito  il
          progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'  di
          un alloggio e  frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge
          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le
          modalita' previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e'  in
          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora
          iniziato. 
                1-quater.  Il  numero  dei  permessi   di   soggiorno
          rilasciati ai sensi del presente  articolo  e'  portato  in
          detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
          decreti di cui all'articolo 3, comma 4.»