Art. 7 
 
 
               Disposizioni in materia di accoglienza 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  11,  comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  sono
inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto  delle  esigenze  di
ordine  pubblico  e  sicurezza  connesse  alla  gestione  dei  flussi
migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza previsti, per  i
centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma
1   del   presente   articolo,   dalle   disposizioni   normative   e
amministrative delle regioni, delle province autonome  o  degli  enti
locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle
medesime disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui al
precedente  periodo  sono  definite  da  una   commissione   tecnica,
istituita senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  nominata  dal  prefetto  e  composta  da  referenti  della
((prefettura-ufficio  territoriale   del   Governo)),   del   comando
provinciale dei Vigili del fuoco  e  dell'azienda  sanitaria  locale,
competenti per territorio, nonche' della regione o provincia autonoma
e dell'ente  locale  interessati.  Ai  componenti  della  commissione
tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    b) all'articolo 17, comma 1, ((dopo le parole:  «le  donne»  sono
inserite le seguenti: «, con priorita' per quelle».)) 
    c) (( (Soppressa) 
  1-bis.  All'articolo  2,  comma  1,  lettera  h-bis),  del  decreto
legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  le  parole:  «in  stato  di
gravidanza» sono soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del citato
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). -  1.
          Nel  caso   in   cui   e'   temporaneamente   esaurita   la
          disponibilita' di  posti  all'interno  dei  centri  di  cui
          all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
          di richiedenti,  l'accoglienza  puo'  essere  disposta  dal
          prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili  e
          l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  in  strutture
          temporanee,  appositamente  allestite,  previa  valutazione
          delle condizioni di salute del richiedente, anche  al  fine
          di accertare la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
          accoglienza. 
                2. Le strutture di  cui  al  comma  1  soddisfano  le
          esigenze  essenziali  di  accoglienza  nel   rispetto   dei
          principi  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   e   sono
          individuate  dalle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, previo parere dell'ente locale nel cui  territorio
          e'  situata  la  struttura,   secondo   le   procedure   di
          affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
          di  estrema  urgenza,  il   ricorso   alle   procedure   di
          affidamento diretto ai sensi del decreto-legge  30  ottobre
          1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre  1995,  n.  563,  e  delle   relative   norme   di
          attuazione. In tali casi, tenuto conto  delle  esigenze  di
          ordine pubblico e  sicurezza  connesse  alla  gestione  dei
          flussi migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza
          previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui
          all'articolo 9 e al comma 1 del  presente  articolo,  dalle
          disposizioni  normative  e  amministrative  delle  regioni,
          delle province autonome o degli enti locali,  nella  misura
          non superiore al doppio dei posti previsti  dalle  medesime
          disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe  di  cui
          al precedente periodo  sono  definite  da  una  commissione
          tecnica, istituita senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da
          referenti   della   prefettura-ufficio   territoriale   del
          Governo, del comando provinciale dei  Vigili  del  fuoco  e
          dell'azienda sanitaria locale, competenti  per  territorio,
          nonche' della regione  o  provincia  autonoma  e  dell'ente
          locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica
          non  sono  corrisposti  compensi,  gettoni   di   presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                2-bis.    Nelle    more    dell'individuazione     di
          disponibilita' di  posti  nei  centri  governativi  di  cui
          all'articolo  9  o  nelle  strutture  di  cui  al  presente
          articolo, l'accoglienza puo' essere disposta dal  prefetto,
          per il  tempo  strettamente  necessario,  in  strutture  di
          accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui
          al  comma  2.  In  tali  strutture   sono   assicurate   le
          prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario,
          l'assistenza      sanitaria      e      la       mediazione
          linguistico-culturale, secondo  le  disposizioni  contenute
          nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12. 
                3. 
                4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
          della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
          al luogo di accoglienza.» 
                «Art.  17  (Accoglienza  di  persone  portatrici   di
          esigenze  particolari).  -  1.  Le  misure  di  accoglienza
          previste dal presente decreto tengono conto della specifica
          situazione delle persone vulnerabili,  quali  i  minori,  i
          minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne,
          con priorita' per quelle in stato di gravidanza, i genitori
          singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri
          umani, le persone affette da gravi malattie o  da  disturbi
          mentali, le persone per le quali  e'  stato  accertato  che
          hanno  subito  torture,  stupri  o  altre  forme  gravi  di
          violenza  psicologica,   fisica   o   sessuale   o   legata
          all'orientamento sessuale o  all'identita'  di  genere,  le
          vittime di mutilazioni genitali. 
                2.   Ai   richiedenti    protezione    internazionale
          identificati come vittime della tratta di esseri  umani  si
          applica il  programma  unico  di  emersione,  assistenza  e
          integrazione sociale di cui all'articolo 18,  comma  3-bis,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
                3. Nei centri di cui  all'articolo  9  sono  previsti
          servizi speciali di accoglienza delle  persone  vulnerabili
          portatrici di  esigenze  particolari,  individuati  con  il
          decreto ministeriale di  cui  all'articolo  12,  assicurati
          anche  in  collaborazione  con  la   ASL   competente   per
          territorio. Tali servizi garantiscono misure  assistenziali
          particolari ed un adeguato supporto psicologico. 
                4. 
                5. Ove possibile, i richiedenti adulti  portatori  di
          esigenze particolari sono  alloggiati  insieme  ai  parenti
          adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza. 
                6.  I  servizi  predisposti  ai  sensi  del  comma  3
          garantiscono  una  valutazione  iniziale  e  una   verifica
          periodica della sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al
          comma 1, da parte di personale qualificato. 
                7.  La  sussistenza  di   esigenze   particolari   e'
          comunicata dal gestore del centro  alla  prefettura  presso
          cui e' insediata la  Commissione  territoriale  competente,
          per  l'eventuale  apprestamento  di  garanzie   procedurali
          particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
                8. Le persone che hanno subito danni  in  conseguenza
          di torture, stupri o altri gravi atti di violenza  accedono
          ad assistenza o cure mediche  e  psicologiche  appropriate,
          secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis,
          del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e
          successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una
          specifica formazione ai sensi  del  medesimo  articolo  27,
          comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto s'intende per: 
                  a)  «Convenzione  di   Ginevra»:   la   Convenzione
          relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
          luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
          modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio  1967,
          ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
                  b) «domanda di protezione internazionale o  domanda
          di asilo o  domanda»:  la  domanda  presentata  secondo  le
          procedure  previste  dal  presente  decreto,   diretta   ad
          ottenere lo status di rifugiato o lo status  di  protezione
          sussidiaria; 
                  b-bis) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di
          protezione internazionale  presentata  dopo  che  e'  stata
          adottata  una   decisione   definitiva   su   una   domanda
          precedente, anche nel caso  in  cui  il  richiedente  abbia
          esplicitamente ritirato la domanda ai  sensi  dell'articolo
          23 e nel caso in  cui  la  Commissione  territoriale  abbia
          adottato una decisione di estinzione del procedimento o  di
          rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis,  comma
          2; 
                  c) «richiedente»: il  cittadino  straniero  che  ha
          presentato la domanda di  protezione  internazionale  sulla
          quale  non  e'  stata   ancora   adottata   una   decisione
          definitiva; 
                  d)  «rifugiato»:  cittadino   di   un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea il  quale,  per  il  timore
          fondato  di  essere  perseguitato  per  motivi  di   razza,
          religione, nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato
          gruppo sociale o opinione  politica,  si  trova  fuori  dal
          territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e  non  puo'
          o, a causa  di  tale  timore,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova  fuori
          dal territorio nel quale aveva  precedentemente  la  dimora
          abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo'  o,
          a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,  ferme
          le  cause  di  esclusione  previste  dall'articolo  10  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                  e) «status  di  rifugiato»:  il  riconoscimento  da
          parte  dello  Stato  di  un   cittadino   straniero   quale
          rifugiato, a seguito  dell'accoglimento  della  domanda  di
          protezione internazionale, secondo  le  procedure  definite
          dal presente decreto; 
                  f)    «persona    ammissibile    alla    protezione
          sussidiaria»:  cittadino  di  un  Paese  non   appartenente
          all'Unione europea o apolide che non possiede  i  requisiti
          per  essere  riconosciuto  come  rifugiato,  ma   nei   cui
          confronti sussistono fondati motivi  di  ritenere  che,  se
          ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide,
          se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente  la
          dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di  subire
          un grave danno come definito dall'articolo 14  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale  non  puo'
          o, a causa di  tale  rischio,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di detto Paese; 
                  g)   «status   di   protezione   sussidiaria»:   il
          riconoscimento  da  parte  dello  Stato  di  un   cittadino
          straniero   quale   persona   ammessa    alla    protezione
          sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della  domanda  di
          protezione internazionale, secondo  le  procedure  definite
          dal presente decreto; 
                  h)  «minore   non   accompagnato»:   il   cittadino
          straniero di eta'  inferiore  agli  anni  diciotto  che  si
          trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo
          di assistenza e di rappresentanza legale; 
                  h-bis) «persone vulnerabili»:  minori;  minori  non
          accompagnati; disabili, anziani,  donne,  genitori  singoli
          con figli minori, vittime della  tratta  di  esseri  umani,
          persone affette da gravi malattie o  da  disturbi  mentali;
          persone per le quali e' accertato che hanno subito torture,
          stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,  fisica
          o sessuale, vittime di mutilazioni genitali; 
                  i) UNHCR: l'Alto Commissariato delle Nazioni  Unite
          per i rifugiati; 
                  i-bis)    «EASO»:    european    asylum     support
          office/ufficio europeo di sostegno per  l'asilo,  istituito
          dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 19 maggio 2010; 
                  m) »