Art. 8 
 
 
Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi  consistenti  e
                       ravvicinati di migranti 
 
  1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti
e ravvicinati di migranti sul  proprio  territorio,  il  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti,  anche  speciali,  connesso  alle
attivita' dei centri governativi di cui all'articolo  9  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dei punti di  crisi  allestiti,
anche occasionalmente, ai  sensi  dell'articolo  10-ter  del  ((testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e  al
transito di migranti  nei  comuni  di  frontiera  situati  presso  il
confine con altri Stati europei)) puo' essere assicurato dal prefetto
territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025. 
  2. Per le finalita' di cui ((al comma 1 e')) consentito il  ricorso
alle procedure di affidamento diretto, anche in  deroga  all'articolo
50  del  ((codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al))   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, sulla base di parametri relativi alla  media  degli
ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al  comma  1  ((e
delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei
comuni di frontiera)), gli ambiti territoriali per i quali si applica
la disposizione di cui al comma 1 e  gli  importi  da  attribuire  ai
prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel
limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4. 
  4. Agli oneri connessi alle attivita' di  cui  al  comma  1,  nella
misura massima ((di euro)) 500.000,00 per l'anno 2023 ((e  di  euro))
2.000.000,00 per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142: 
                «Art. 9 (Misure di accoglienza). - 1. Per le esigenze
          di  accoglienza  e  per  l'espletamento  delle   operazioni
          necessarie alla definizione della posizione  giuridica,  lo
          straniero e' accolto nei centri governativi di  accoglienza
          istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28   agosto   1997,   n.   281,   secondo   la
          programmazione  e  i  criteri  individuati  dal  Tavolo  di
          coordinamento  nazionale  e  dai  Tavoli  di  coordinamento
          regionale ai sensi dell'articolo 16, che tengono conto,  ai
          fini   della   migliore   gestione,   delle   esigenze   di
          contenimento della capienza massima. 
                1-bis. Il richiedente  che  si  trova  in  una  delle
          specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1,  del
          presente decreto puo'  essere  accolto,  sulla  base  delle
          specifiche esigenze e nel  limite  dei  posti  disponibili,
          nell'ambito del sistema di accoglienza di cui  all'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39. 
                2. La gestione dei centri di  cui  al  comma  1  puo'
          essere affidata  ad  enti  locali,  anche  associati,  alle
          unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
          operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo  o
          agli  immigrati  o  nel  settore  dell'assistenza  sociale,
          secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
                3. Le strutture allestite ai sensi del  decreto-legge
          30 ottobre 1995, n.  451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  possono  essere
          destinate, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  alle
          finalita'  di  cui  al  presente  articolo.  I  centri   di
          accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  svolgono  le
          funzioni di cui al presente articolo. 
                4. Il prefetto, informato il sindaco del  comune  nel
          cui territorio  e'  situato  il  centro  di  accoglienza  e
          sentito  il  Dipartimento  per   le   liberta'   civili   e
          l'immigrazione  del  Ministero   dell'interno,   invia   il
          richiedente nelle strutture di cui al comma 1. 
                4-bis. 
                4-ter. La  verifica  della  sussistenza  di  esigenze
          particolari e di specifiche situazioni  di  vulnerabilita',
          anche ai fini del trasferimento del richiedente di  cui  al
          comma 1-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza
          di cui all'articolo 10,  e'  effettuata  secondo  le  linee
          guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa  con  il
          Ministero  dell'interno  e  con  le  altre  amministrazioni
          eventualmente interessate, da applicare nei centri  di  cui
          al presente articolo e all'articolo 11. 
                5.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10-ter  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
                «Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione  dei
          cittadini   stranieri   rintracciati   in   posizione    di
          irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
          di operazioni di salvataggio in mare). -  1.  Lo  straniero
          rintracciato in occasione  dell'attraversamento  irregolare
          della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto   nel
          territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
          in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di  prima
          assistenza  presso  appositi  punti  di   crisi   allestiti
          nell'ambito delle strutture  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle  strutture  di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
          142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi'
          effettuate le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico
          e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli  9  e  14
          del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   26   giugno   2013   ed   e'   assicurata
          l'informazione    sulla     procedura     di     protezione
          internazionale, sul programma di  ricollocazione  in  altri
          Stati membri dell'Unione europea e  sulla  possibilita'  di
          ricorso al rimpatrio volontario assistito. 
                1-bis. Per l'ottimale svolgimento  degli  adempimenti
          di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati  presso
          i  punti  di  crisi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          trasferiti in strutture analoghe sul territorio  nazionale,
          per l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  medesimo
          comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli
          adempimenti  di  rispettiva  competenza,   l'individuazione
          delle strutture di cui al  presente  comma  destinate  alle
          procedure di  frontiera  con  trattenimento  e  della  loro
          capienza e' effettuata  d'intesa  con  il  Ministero  della
          giustizia. 
                2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico  e
          segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
          cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  giugno  2013,
          anche  nei  confronti  degli  stranieri   rintracciati   in
          posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
                3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
          ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di  fuga
          ai fini del trattenimento nei centri  di  cui  all'articolo
          14.  Il  trattenimento  e'  disposto  caso  per  caso,  con
          provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
          una durata massima di trenta  giorni  dalla  sua  adozione,
          salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e'
          stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento
          e' disposto nei  confronti  di  un  richiedente  protezione
          internazionale, come definita  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.
          251, e' competente alla convalida il Tribunale  sede  della
          sezione   specializzata   in   materia   di   immigrazione,
          protezione  internazionale  e   libera   circolazione   dei
          cittadini   dell'Unione   europea.    Lo    straniero    e'
          tempestivamente informato  dei  diritti  e  delle  facolta'
          derivanti dal procedimento  di  convalida  del  decreto  di
          trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero,  ove
          non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 
                4. L'interessato e' informato delle  conseguenze  del
          rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  50  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti
          pubblici in  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  21
          giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
          contratti pubblici): 
                «Art. 50 (Procedure per l'affidamento).  -  1.  Salvo
          quanto  previsto  dagli  articoli  62  e  63,  le  stazioni
          appaltanti  procedono  all'affidamento  dei  contratti   di
          lavori, servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita': 
                  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di   importo
          inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
          operatori economici, assicurando che siano scelti  soggetti
          in possesso  di  documentate  esperienze  pregresse  idonee
          all'esecuzione   delle   prestazioni   contrattuali   anche
          individuati tra gli iscritti in elenchi  o  albi  istituiti
          dalla stazione appaltante; 
                  b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          140.000 euro, anche senza consultazione di  piu'  operatori
          economici,  assicurando  che  siano  scelti   soggetti   in
          possesso  di  documentate   esperienze   pregresse   idonee
          all'esecuzione  delle   prestazioni   contrattuali,   anche
          individuati tra gli iscritti in elenchi  o  albi  istituiti
          dalla stazione appaltante; 
                  c)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di almeno  cinque  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base  a  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi di operatori economici,  per  i  lavori  di
          importo pari o superiore a 150.000 euro  e  inferiore  a  1
          milione di euro; 
                  d)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di  almeno  dieci  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base  a  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi  di  operatori  economici,  per  lavori  di
          importo pari o superiore a 1 milione di euro  e  fino  alle
          soglie di cui all'articolo 14,  salva  la  possibilita'  di
          ricorrere alle procedure di scelta del  contraente  di  cui
          alla Parte IV del presente Libro; 
                  e)  procedura   negoziata   senza   bando,   previa
          consultazione di almeno  cinque  operatori  economici,  ove
          esistenti, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o
          tramite elenchi di operatori economici,  per  l'affidamento
          di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i   servizi   di
          ingegneria e architettura e l'attivita'  di  progettazione,
          di importo pari o superiore a  140.000  euro  e  fino  alle
          soglie di cui all'articolo 14. 
                2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono  gestiti
          con  le  modalita'  previste  nell'allegato  II.1.  Per  la
          selezione  degli  operatori  da  invitare  alle   procedure
          negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il
          sorteggio  o  altro  metodo  di  estrazione   casuale   dei
          nominativi, se non in presenza di situazioni particolari  e
          specificamente  motivate,  nei  casi  in  cui  non  risulti
          praticabile  nessun  altro  metodo   di   selezione   degli
          operatori. Le stazioni appaltanti  pubblicano  sul  proprio
          sito istituzionale i nominativi degli operatori  consultati
          nell'ambito delle procedure di cui al comma 1. 
                3.  In  sede  di  prima  applicazione   del   codice,
          l'allegato II.1 e'  abrogato  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  previo   parere   dell'ANAC,   che   lo
          sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato  al
          codice. 
                4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c),
          d)   ed    e),    le    stazioni    appaltanti    procedono
          all'aggiudicazione dei  relativi  appalti  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          oppure del prezzo piu' basso ad eccezione delle ipotesi  di
          cui all'articolo 108, comma 2. 
                5. Le imprese pubbliche, per i contratti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alle  soglie
          europee di  cui  all'articolo  14,  rientranti  nell'ambito
          definito  dagli  articoli  da  146  a  152,  applicano   la
          disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la  quale,
          se i contratti  presentano  un  interesse  transfrontaliero
          certo,  deve  essere  conforme  ai  principi  del  Trattato
          sull'Unione europea a tutela della concorrenza.  Gli  altri
          soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo,
          applicano   la   disciplina   stabilita   nei    rispettivi
          regolamenti, la quale  deve  essere  conforme  ai  predetti
          principi del Trattato sull'Unione europea. 
                6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
          la  stazione  appaltante  puo'   procedere   all'esecuzione
          anticipata del contratto; nel caso di mancata  stipulazione
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  l'esecuzione  dei   lavori   ordinati   dal
          direttore dei lavori e, nel caso di  servizi  e  forniture,
          per  le  prestazioni  eseguite  su  ordine  del   direttore
          dell'esecuzione. 
                7. Per i contratti di  cui  alla  presente  Parte  la
          stazione  appaltante  puo'  sostituire  il  certificato  di
          collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il
          certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori
          dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal
          RUP  o  dal  direttore  dell'esecuzione,  se  nominato.  Il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
                8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione  relativi
          ai contratti di cui alla presente Parte sono  pubblicati  a
          livello nazionale con le modalita' di cui all'articolo  85,
          con  esclusione  della  trasmissione  del  bando  di   gara
          all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 
                9. Con le stesse modalita'  di  cui  al  comma  8  e'
          pubblicato  l'avviso  sui  risultati  delle  procedure   di
          affidamento di cui al presente articolo. Nei  casi  di  cui
          alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene
          anche l'indicazione dei soggetti invitati.»