Art. 9 
 
 
   Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza 
 
  1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei
luoghi ove insistono le  principali  infrastrutture  ferroviarie  del
Paese,  il  contingente  di  personale  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1, comma 1023, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, e' incrementato sino al 31 dicembre 2023  di  ulteriori
400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  e'  autorizzata   la   spesa
complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per  l'anno  2023  ed
euro 243.355 per l'anno 2024. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a
euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 1023 dell'articolo 1, della legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
                «1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
          straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi di cui all'articolo  24,  commi  74  e  75,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di  quelli  previsti  dall'articolo   3,   comma   2,   del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e'
          prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti  e
          obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un
          contingente di 7.050 unita',  dal  1°  luglio  2021  al  30
          giugno 2022 di un contingente di  6.000  unita'  e  dal  1°
          luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di  5.000
          unita' di personale delle Forze  armate.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125  (Misure
          urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
                «Art.  7-bis  (Concorso  delle   Forze   armate   nel
          controllo  del  territorio).  -  1.   Per   specifiche   ed
          eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
          risulti opportuno un accresciuto controllo del  territorio,
          puo'  essere  autorizzato  un  piano  di  impiego   di   un
          contingente di personale militare appartenente  alle  Forze
          armate, preferibilmente carabinieri  impiegati  in  compiti
          militari o comunque volontari  delle  stesse  Forze  armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge
          1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
                1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
                2. Il piano di  impiego  del  personale  delle  Forze
          armate di cui ai commi 1 e 1-bis e'  adottato  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          della difesa, sentito il Comitato nazionale  dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica  integrato  dal  Capo  di  stato
          maggiore della difesa e previa informazione  al  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  Ministro   dell'interno
          riferisce  in   proposito   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
                3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26  marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
                5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.»