((Art. 9 bis 
 
 
       Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia 
 
  1. All'articolo 31, comma 1,  del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000,  n.  334,  le  parole:  «trenta  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «trentadue anni». 
  2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al
comma 1, nelle more  dell'adeguamento  del  regolamento  adottato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico
di Polizia, indetti successivamente alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  devono  prevedere,
quale  requisito  per  la  partecipazione,  il  limite  di  eta'  non
superiore a trentadue anni.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  31  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli  del
          personale direttivo e dirigente della Polizia di  Stato,  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo  2000,
          n. 78), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  31  (Accesso  alla  carriera  dei   funzionari
          tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale
          della carriera dei funzionari tecnici  di  Polizia  avviene
          mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,  al  quale
          possono partecipare i cittadini  italiani  che  godono  dei
          diritti civili e  politici  e  che  sono  in  possesso  dei
          requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di  eta'  per
          la partecipazione al concorso, non  superiore  a  trentadue
          anni,  e'  stabilito  dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127,  ferme  restando  le  deroghe  di  cui   al   predetto
          regolamento. Le qualita' di condotta  sono  previste  dalle
          disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   sono
          indicate le  lauree  magistrali  o  specialistiche  per  la
          partecipazione al concorso, individuate  secondo  le  norme
          concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e   le
          abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 
                3. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i  requisiti   di
          idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  e  le  relative
          modalita' di accertamento, le tipologie e le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e  delle  relative  prove  e  fasi
          concorsuali, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui
          le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
          concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie
          attinenti ai profili professionali, scritte  ed  orali,  le
          prime in numero non inferiore a due, di composizione  delle
          commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie,
          le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione  ed  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
                4. Il venti  per  cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della  carriera   dei
          funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia
          di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con
          un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la  meta'  al
          personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta'
          al restante personale di tutti i  ruoli  della  Polizia  di
          Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore
          a cinque  anni,  in  possesso,  in  entrambi  i  casi,  dei
          requisiti  attitudinali  richiesti,  il  quale  non   abbia
          riportato,   nei   tre   anni   precedenti,   la   sanzione
          disciplinare della pena pecuniaria o  altra  sanzione  piu'
          grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
          complessivo non inferiore a «ottimo». 
                5. Al concorso  non  sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  6  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
                «Art. 3 (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi). - (omissis) 
                6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione. 
                (omissis)»