((Art. 9 ter Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi 1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilita' organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attivita' connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.». 2. Per i fini di cui al comma 1 e' autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2217 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente legge: «Art. 2217 (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585. 2. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 585 per l'anno di riferimento. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.» - Si riporta il testo degli articoli 585 e 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati: a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29; h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29; h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29; h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29; h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29; h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99; h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04; h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09; h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89; h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70; h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80; h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25; h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81; h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41; h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00; h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20; h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71; h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61; h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72; h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83; h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34; h-vicies-bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.» «Art. 815 (Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono cosi' determinate: a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente; b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.»