((Art. 9 ter 
 
Consistenze organiche dei volontari del Corpo  delle  capitanerie  di
  porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi 
  1. Al fine  di  consentire  il  mantenimento  di  adeguati  livelli
operativi e un'opportuna flessibilita' organizzativa per  far  fronte
al  costante  coinvolgimento   del   Corpo   delle   capitanerie   di
porto-Guardia  costiera  nelle   attivita'   connesse   al   fenomeno
migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale
afflusso migratorio, all'articolo 2217  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano
nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.». 
  2. Per i fini di cui al comma 1 e' autorizzato,  per  l'anno  2024,
l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200  volontari  in
ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, di un contingente aggiuntivo fino  a  100  volontari  in  ferma
prefissata triennale, nei limiti della  dotazione  organica  definita
dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo
codice.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2217  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2217 (Consistenze organiche dei  volontari  del
          Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Fino al 31 dicembre
          2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive  di
          cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna  categoria
          di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto
          sono annualmente determinate con decreto del Ministro della
          difesa, di concerto con i Ministri delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   secondo   un
          andamento coerente con l'evoluzione degli  oneri  previsti,
          per l'anno di riferimento, dall'articolo 585. 
                2. Le eventuali carenze in  una  delle  categorie  di
          volontari  possono  essere  devolute,  senza   ampliare   i
          rispettivi organici, in  aumento  delle  consistenze  delle
          altre categorie del medesimo Corpo, entro  i  limiti  delle
          risorse finanziarie previste dall'articolo 585  per  l'anno
          di riferimento. 
                2-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nuovamente dal 1° gennaio  2024  al  31  dicembre
          2028.» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  585  e  815  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
                «Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del
          Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri  riferiti
          alle consistenze di ciascuna  categoria  dei  volontari  di
          truppa, determinate con decreto del Ministro della  difesa,
          di cui all'articolo 2217, restano a  carico  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  sono  determinati
          negli importi in euro di seguito indicati: 
                  a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; 
                  b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; 
                  c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; 
                  d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; 
                  e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; 
                  f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; 
                  g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; 
                  h)   per   l'anno   2016   e   per   l'anno   2017:
          67.650.788,29; 
                  h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29; 
                  h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29; 
                  h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29; 
                  h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29; 
                  h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99; 
                  h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04; 
                  h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09; 
                  h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89; 
                  h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70; 
                  h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80; 
                  h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25; 
                  h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81; 
                  h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41; 
                  h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00; 
                  h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20; 
                  h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71; 
                  h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61; 
                  h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72; 
                  h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83; 
                  h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34; 
                  h-vicies-bis)   a   decorrere    dall'anno    2038:
          122.610.501,83.» 
                «Art. 815  (Dotazioni  organiche  dei  volontari  del
          Corpo delle  capitanerie  di  porto).  -  1.  Le  dotazioni
          organiche dei volontari  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto, sono cosi' determinate: 
                  a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021,
          3.730 per l'anno 2022, 3.880 per  l'anno  2023,  4.080  per
          l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno  2026,
          4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno  2028  in  servizio
          permanente; 
                  b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.»