IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172; Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, e in particolare l'art. 46-bis; Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare l'art. 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione; Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalita' di selezione degli interventi relativi all' edilizia scolastica da finanziare; Dato atto che in data 24 novembre 2021 e' stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile di 400.000,00 euro; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Considerato che la somma attualmente disponibile e' pari ad euro 12.931.795, di cui euro 9.952.576,00, quali residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2021, ed euro 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di rei scri zi one come richiesto con nota della direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 50772 del 31 dicembre 2021; Vista la nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022 con cui la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha fatto richiesta di reiscrizione nell'esercizio finanziario 2024 della somma di euro 9.542.774,00; Viste le graduatorie provvisorie di cui al decreto del direttore generale 14 febbraio 2022, n. 26; Considerato l'esito dei controlli disposti dalla direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale del MIM in merito alle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura; Decreta: Art. 1 Approvazione delle graduatorie definitive 1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare le graduatorie definitive costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato A), suddivise, come previsto dall'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Regioni Abruzzo, Molise, Campani a, Puglia, Basilicata e Calabria).