IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni  sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del  clero
cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76,  recante   «Regolamento   recante   criteri   e   procedure   per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF  devoluta
alla diretta gestione statale»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art.  1,  commi
160 e 172; 
  Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha  modificato  l'art.  1,
comma 172, della legge n. 107 del  2015  prevedendo  che  le  risorse
della quota a gestione statale dell'otto per mille del l'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, di cui  all'art.  48  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono  destinate
prioritariamente  agli  interventi  di  edilizia  scolastica  che  si
rendono necessari a seguito di  eventi  eccezionali  e  imprevedibili
individuati annualmente con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
anche sulla  base  dei  dati  contenuti  nell'Anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,   recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili, e in particolare l'art. 46-bis; 
  Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157 ha modificato, il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, prevedendo  che,  al  fine  di  ridurre  i  divari
territoriali e di perseguire un'equa distribuzione  territoriale  per
gli  interventi  straordinari  relativi  alla  ristrutturazione,   al
miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e
all'incremento   dell'efficienza   energetica   degli   immobili   di
proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione  scolastica,  la  quota
attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in  relazione  alle
aree geografiche del nord (per le Regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,
Lombardia,  Liguria,  Trentino-Alto  Adige,  Veneto,   Friuli-Venezia
Giulia ed  Emilia-Romagna),  del  Centro  e  Isole  (per  le  Regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); 
  Considerato che  il  medesimo  art.  46-bis  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n.  157  prevede  che  nell'ambito  di  ciascuna  area
geografica  resta  salvo  quanto   stabilito   dalla   programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 4 novembre 2019, n.  1021,  con  il  quale  sono  stati
definiti i criteri per il  finanziamento  degli  interventi  urgenti,
anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare  l'art.
4; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che  individua  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione; 
  Considerato che  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti  a
valere sulle risorse della quota a  gestione  statale  dell'otto  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art.
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  successive  modificazioni,
sono assegnati, nei limiti delle risorse  annualmente  disponibili  e
degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di  ciascuna
area  geografica,  per  interventi  urgenti  e  indifferibili  resisi
necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito
di procedura selettiva e  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
selezione degli  interventi  relativi  all'  edilizia  scolastica  da
finanziare; 
  Dato atto che in data 24 novembre 2021 e' stato pubblicato l'avviso
pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione  degli  interventi  da
ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo  assegnabile
di 400.000,00 euro; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Considerato che la somma attualmente disponibile e'  pari  ad  euro
12.931.795, di cui euro 9.952.576,00, quali  residui  di  lettera  f)
dell'esercizio finanziario 2021,  ed  euro  2.979.219,00  disponibili
nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di rei  scri  zi  one  come
richiesto con nota della direzione generale per i  fondi  strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.
50772 del 31 dicembre 2021; 
  Vista la nota prot. n.  3126  del  23  dicembre  2022  con  cui  la
direzione  generale  per  i  fondi  strutturali   per   l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola  digitale  ha  fatto  richiesta  di
reiscrizione nell'esercizio finanziario  2024  della  somma  di  euro
9.542.774,00; 
  Viste le graduatorie provvisorie di cui al  decreto  del  direttore
generale 14 febbraio 2022, n. 26; 
  Considerato l'esito dei controlli disposti dalla direzione generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e
la scuola digitale del MIM in merito alle  dichiarazioni  rese  dagli
enti locali in sede di candidatura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Approvazione delle graduatorie definitive 
 
  1. Per i motivi esposti in premessa, di  approvare  le  graduatorie
definitive costituenti parte integrante e  sostanziale  del  presente
decreto (Allegato A), suddivise, come previsto dall'art.  46-bis  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle  aree  geografiche
del  Nord  (Regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Lombardia,  Liguria,
Trentino-Alto    Adige,    Veneto,    Friuli-Venezia    Giulia     ed
Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Sicilia e  Sardegna)  e  del  Sud  (Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campani a, Puglia, Basilicata e Calabria).