Art. 2 
 
                        Assegnazione risorse 
 
  1. L'importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti
rientranti nelle graduatori e di cui al  comma  1  e'  pari  ad  euro
22.474.569,78, di cui euro 9.952.576,00, quali residui di lettera  f)
dell'esercizio  finanziario  2021,  euro   2.979.219,00   disponibili
nell'esercizio  finanziario  2023  a  seguito  di  reiscrizione  come
richiesto con nota della direzione generale per i  fondi  strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.
50772  del  31  dicembre  2021  ed  euro   9.542.774,00   disponibili
nell'esercizio  finanziario  2024  a  seguito  di  reiscrizione  come
richiesto con nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022; 
  2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo  8105 -  piano
gestionale 10 - del bilancio di questo Ministero.