Art. 2 Assegnazione risorse 1. L'importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti rientranti nelle graduatori e di cui al comma 1 e' pari ad euro 22.474.569,78, di cui euro 9.952.576,00, quali residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2021, euro 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota della direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 50772 del 31 dicembre 2021 ed euro 9.542.774,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2024 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022; 2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano gestionale 10 - del bilancio di questo Ministero.