Art. 4 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione
generale per i fondi strutturali  per  l'istruzione,  per  l'edilizia
scolastica e la scuola digitale del Ministero del l'istruzione, e del
merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: 
    a) anticipo del 30%  del  finanziamento,  a  richiesta  dell'ente
locale  beneficiario  che  dovra'  pervenire  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; 
    b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60  %  e  90  %,  al
netto del ribasso di gara, debitamente certificati  dal  Responsabile
unico del progetto. Il residuo  10%  e'  liquidato  a  seguito  della
presentazione    del    collaudo/del    certificato    di    regolare
esecuzione/della  verifica  di  conformita'  nonche'  della  relativa
determina di approvazione della contabilita' finale. 
  2. Le economie derivanti  dalle  procedure  di  gara  e  quelle  di
progetto  (finali)  potranno   essere   utilizzate   solo   previ   a
autorizzazione del MIM. 
  3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
benefici ari del finanziamento sono tenuti a implementare il  sistema
di monitoraggi o predisposto  dal  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma
1, e le rispettive Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica. 
  5. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso
l'implementazione della Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art.  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.