Art. 4 Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero del l'istruzione, e del merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: a) anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario che dovra' pervenire entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60 % e 90 %, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal Responsabile unico del progetto. Il residuo 10% e' liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformita' nonche' della relativa determina di approvazione della contabilita' finale. 2. Le economie derivanti dalle procedure di gara e quelle di progetto (finali) potranno essere utilizzate solo previ a autorizzazione del MIM. 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti benefici ari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggi o predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e le rispettive Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica. 5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.