Art. 5 Revoche, decadenze e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e 2, del presente decreto, ovvero qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' o nel caso di violazione delle disposizioni di cui alle norme relative agli appalti pubblici in vigore all'atto delle procedure, accertate a seguito di attivita' di monitoraggio. 2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3 e 4, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del presente decreto sono versate da parte degli Enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni; 3. La direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale procedera' alla definizione dei criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 comunicati agli Enti interessati mediante la predisposizione di apposite linee guida. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2023 Il Ministro: Valditara Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2929.