Art. 5 
 
                   Revoche, decadenze e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e  2,  del  presente  decreto,
ovvero  qualora  l'intervento  finanziato  con  il  presente  decreto
risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale  o  comunitario
per le stesse finalita' o nel caso di violazione  delle  disposizioni
di cui alle norme relative agli appalti pubblici in  vigore  all'atto
delle procedure, accertate a seguito di attivita' di monitoraggio. 
  2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3 e 4, le risorse ricevute ai
sensi dell'art. 4, comma 1,  lett.  a),  del  presente  decreto  sono
versate da parte degli Enti locali  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate alle risorse della quota  dell'otto  per
mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a  diretta
gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio  1985,
n. 222, e successive modificazioni; 
  3. La direzione generale per i fondi strutturali per  l'istruzione,
per l'edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  procedera'  alla
definizione dei criteri di rendicontazione  nonche'  al  monitoraggio
degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 comunicati agli Enti interessati
mediante la predisposizione di apposite linee guida. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 novembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Valditara 

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2929.