Art. 2 
 
Piano  straordinario  di  analisi  della  vulnerabilita'  delle  zone
  edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  anche
avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina  il
concorso  della  regione  Campania,  della  Citta'  metropolitana  di
Napoli, dei comuni interessati e dei  centri  di  competenza  di  cui
all'articolo 21 del ((codice della protezione  civile,))  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  individuati  nell'Istituto
nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV),  nell'Istituto  di
geologia ambientale e geoingegneria  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche    (CNR-IGAG),    nell'Istituto    per    il     rilevamento
elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in  ingegneria
sismica  (EUCENTRE),  nella  Rete  dei  laboratori  universitari   di
ingegneria  sismica  e  strutturale   (Consorzio   Interuniversitario
ReLUIS)  e  nel  Centro  studi  per   l'ingegneria   ((idrogeologica,
vulcanica)) e sismica del centro  interdipartimentale  di  ricerca  -
laboratorio  di   urbanistica   e   pianificazione   territoriale   -
dell'Universita' Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini  della
predisposizione ed attuazione di un piano  straordinario  di  analisi
della  vulnerabilita'  delle  zone  edificate  interessate  e   delle
conoscenze sulla relativa pericolosita' locale, rivolto al patrimonio
edilizio pubblico e privato, finalizzato a  supportare  strategie  di
riqualificazione sismica dell'edilizia  esistente  e  ad  individuare
priorita' di intervento sul patrimonio privato e pubblico.  Il  piano
straordinario di cui al presente articolo e' approvato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto del Ministro per la protezione  civile  e  le  politiche  del
mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Citta'
metropolitana di Napoli e i sindaci  dei  comuni  interessati,  sulla
base  di  una  proposta  tecnica  formulata  dal  Dipartimento  della
protezione civile, e si compone di: 
    a) uno studio di microzonazione  sismica  ((di  livello  3,  come
definita negli " Indirizzi e criteri per la  microzonazione  sismica"
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008;)) 
    b) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata,
finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla
stima del relativo fabbisogno finanziario; 
    c) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia pubblica
e, all'esito, un primo piano di misure per la  relativa  mitigazione,
con apposito cronoprogramma, per la  cui  esecuzione  possono  essere
attivati accordi con i competenti ordini  professionali  al  fine  di
assicurare tempi certi, omogeneita' e celerita' dell'attuazione.  Nel
piano sono altresi' disciplinate le modalita' di  monitoraggio  e  di
revoca in caso  di  mancato  rispetto  dei  relativi  cronoprogrammi.
((L'istruttoria   tecnica    ed    economica    dell'analisi    della
vulnerabilita' e del piano di misure puo' essere svolta anche con  il
supporto dei centri di competenza  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, che ne garantiscono l'omogeneita';)) 
    d) un programma di implementazione  del  monitoraggio  sismico  e
delle strutture. 
  2. Al fine di permettere il coordinamento  degli  interventi  e  la
migliore conoscibilita' delle iniziative intraprese per far fronte al
rischio sismico, il piano di  cui  al  comma  1  contiene,  altresi',
l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o gia'  attuati
relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonche'
dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per  tali
finalita'. Per le finalita' di cui al presente articolo,  sulla  base
dei dati di sollevamento bradisismico e  della  sismicita'  dell'area
resi disponibili dai ((centri  di  competenza))  e  con  il  concorso
operativo dei soggetti di cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva  della
zona di intervento, circoscritta  alla  porzione  dei  territori  dei
comuni dell'area realmente e direttamente interessata. 
  3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano
straordinario e' realizzato: 
    a) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera  a),
ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni   attuative
dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti  il
Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di  1,5
milioni di euro per l'anno 2023; 
    b) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera  b),
mediante procedure semplificate che non hanno il valore  di  verifica
sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  del  17
gennaio 2018, ((pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  8  alla))
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate  dal  Capo
del Dipartimento della protezione civile, con apposita  ordinanza  in
deroga ad ogni disposizione  vigente  e  nel  rispetto  dei  principi
generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle   norme   dell'Unione
europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per  l'anno  2023;
l'ordinanza di cui alla presente lettera e' adottata d'intesa con  la
Regione Campania,  acquista  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di
adozione  ((ed  e'  pubblicata))  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica   italiana   ((nell'osservanza   di   quanto    previsto))
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    c) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera  c),
nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni  di  euro
per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3  milioni
di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilita'; 
    d) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera  d),
mediante l'implementazione degli strumenti di  monitoraggio  sismico,
ad integrazione della rete di monitoraggio gia' esistente  e  gestita
dall'Osservatorio  vesuviano   dell'INGV,   operativa   ((in   regime
ordinario)) per l'intera  giornata  (h24),  nonche'  delle  due  reti
nazionali di monitoraggio permanente gestite dal  Dipartimento  della
protezione  civile  (Rete   accelerometrica   nazionale   -   RAN   e
Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il  limite  massimo
di 200.000 euro per l'anno 2024. 
  4. Per  la  celere  attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente
articolo il Dipartimento della protezione civile  si  avvale  di  una
struttura temporanea di supporto posta alle  dirette  dipendenze  del
Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro  per
la protezione civile e le politiche del mare, e che opera fino al  31
dicembre 2024. Per le attivita' di cui al comma  1,  lettera  c),  il
Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le
opere  pubbliche  per  la  Campania,  il  Molise,  la  Puglia  e   la
Basilicata. Alla struttura di supporto di cui  al  primo  periodo  e'
assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unita', di
cui ((una di personale dirigenziale)) di livello non generale e  nove
unita' ((di personale non dirigenziale, selezionate)) tra  dipendenti
di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ((al  numero  massimo))
di quattro  unita',  di  enti  territoriali,  previa  intesa  con  le
amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita' richiesti  per  la  realizzazione
delle    attivita'     di     carattere     tecnico-scientifico     e
amministrativo-gestionale di cui al presente articolo.  Il  personale
di cui al terzo periodo e' collocato fuori ruolo o  in  posizione  di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unita' di livello dirigenziale si
puo' procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.  All'atto  del
collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista  finanziario.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  straordinarie
previste dal presente  articolo,  il  Dipartimento  della  protezione
civile   puo'   avvalersi,   altresi',    delle    strutture    delle
amministrazioni  locali   e   delle   strutture   periferiche   delle
amministrazioni centrali dello Stato, delle  rispettive  societa'  in
house,  nonche'   di   professionisti   in   possesso   di   adeguate
professionalita' e competenze individuati  dall'ordine  professionale
nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo
annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi  previdenziali  e  degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per
l'attuazione del terzo periodo e' autorizzata  la  spesa  massima  di
109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno  2024.  Per
l'attuazione del settimo periodo e' autorizzata la spesa  massima  di
33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024,  ((cui
possono aggiungersi)) le residue risorse eventualmente non utilizzate
per l'attuazione del terzo periodo. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 7. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  recante  «Codice  della
          protezione civile», pubblicato nella Gazz. Uff. 22  gennaio
          2018, n. 17.: 
                «Art. 21 (Centri di competenza e  collaborazione  con
          gli organismi competenti  in  materia  di  ricerca).  -  1.
          Nell'ambito della comunita' scientifica e in  coerenza  con
          le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto
          del Capo del Dipartimento della protezione civile,  emanato
          sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e  istituti
          di ricerca, consorzi e  strutture  universitarie  che  sono
          titolari e  rendono  disponibili  conoscenze  e  forniscono
          prodotti derivanti da attivita' di ricerca  e  innovazione,
          che possono essere integrati nelle attivita' di  protezione
          civile,  possono  essere  individuati   quali   Centri   di
          competenza. 
                2.  Con  le  medesime   modalita'   possono   essere,
          altresi',  individuati  ulteriori  Centri   di   competenza
          nell'ambito delle  pubbliche  amministrazioni,  diverse  da
          quelle di cui al comma  1,  che  sono  titolari  e  rendono
          disponibili conoscenze e forniscono prodotti  derivanti  da
          attivita' di  ricerca  e  innovazione  che  possono  essere
          integrati nelle attivita' di protezione civile. 
                3.  Le  componenti  del  Servizio  nazionale  possono
          stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza. 
                4. Il Dipartimento della protezione  civile  coordina
          l'attivita' per  la  costituzione  di  reti  di  Centri  di
          competenza per lo sviluppo di specifici argomenti  su  temi
          integrati e in prospettiva multirischio. 
                5. Il Dipartimento della protezione  civile  promuove
          forme di collaborazione  con  i  Ministeri  che  esercitano
          competenze  di  tipo  tecnico-scientifico  nell'ambito  dei
          rischi di cui all'articolo 16, nonche' con  la  Commissione
          dell'Unione   europea   e   con   gli    altri    organismi
          internazionali che trattano della medesima materia». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 aprile 2009, n. 97, recante: «Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: 
                «Art. 11 (Interventi per la prevenzione  del  rischio
          sismico). - 1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per  la
          prevenzione del rischio sismico. A tal fine e'  autorizzata
          la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro  145,1
          milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
          degli anni 2012, 2013 e 2014, di  euro  145,1  milioni  per
          l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016. 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80: 
                «Art. 42 (Obblighi di pubblicazione  concernenti  gli
          interventi  straordinari  e  di  emergenza  che  comportano
          deroghe alla  legislazione  vigente).  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni che adottano provvedimenti  contingibili  e
          urgenti  e   in   generale   provvedimenti   di   carattere
          straordinario in caso di  calamita'  naturali  o  di  altre
          emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali  e
          straordinarie costituite in base  alla  legge  24  febbraio
          1992, n. 225, o a  provvedimenti  legislativi  di  urgenza,
          pubblicano: 
                  a) i provvedimenti  adottati,  con  la  indicazione
          espressa delle norme di legge eventualmente derogate e  dei
          motivi della deroga,  nonche'  l'indicazione  di  eventuali
          atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 
                  b) i termini temporali  eventualmente  fissati  per
          l'esercizio  dei  poteri  di  adozione  dei   provvedimenti
          straordinari; 
                  c) il costo previsto degli interventi  e  il  costo
          effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
                  d) 
                1-bis. I Commissari delegati di cui  all'articolo  5,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente
          le  funzioni  di  responsabili  per  la  prevenzione  della
          corruzione di cui all'articolo 1, comma 7,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la  trasparenza
          di cui all'articolo 43 del presente decreto». 
                
              - Si riporta il comma 14 dell'articolo 17, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, recante:  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione  e  di  controllo»  ,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: 
                «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.» 
                
              - Si riportano i commi 5-bis e 6 dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche», pubblicato nella  Gazz.  Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                
                «5-bis. Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6.» 
                «6. Gli incarichi di cui ai commi da 1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»