Art. 3 Piano di comunicazione alla popolazione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attivita' di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative gia' avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilita'. ((Il piano di comunicazione di cui al presente comma e' attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.)) 2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 puo' prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del ((volontariato)) organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalita' di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonche' l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'. 3. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di 1 milione ((di euro)) per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo e' trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.