Art. 4 Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nell'ambito della piu' ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle ((conoscenze relative alla pericolosita' elaborate dai centri)) di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilita', in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione e' testata mediante attivita' esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Citta' metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonche' dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilita'. 2. Il piano speditivo di cui al comma 1 e' elaborato nell'ambito delle risorse umane, ((finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque)), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attivita' esercitative e' autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.