Art. 4 
 
                Pianificazione speditiva di emergenza 
                      per l'area del bradisismo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nell'ambito  della  piu'
ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24  giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto  2016,
il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con  la  Regione
Campania,  con  la  Prefettura  di  Napoli  e  con  gli  enti  e   le
amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico
piano speditivo di emergenza per il  territorio  interessato,  basato
sulle ((conoscenze relative alla pericolosita' elaborate dai centri))
di competenza e contenente le procedure operative da adottare,  anche
tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilita',  in  caso
di  recrudescenza   delle   fenomenologie   di   cui   trattasi.   La
pianificazione  e'  testata  mediante  attivita'   esercitative   del
Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento
della protezione civile d'intesa con  la  regione  Campania,  con  il
coinvolgimento della  Citta'  metropolitana  e  della  Prefettura  di
Napoli, nonche' dei comuni interessati,  anche  tenendo  conto  della
ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilita'. 
  2. Il piano speditivo di cui al comma 1  e'  elaborato  nell'ambito
delle  risorse  umane,  ((finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque)), senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Per  lo  svolgimento  delle  attivita'
esercitative e' autorizzata la spesa  massima  di  750.000  euro  per
l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.