Art. 5 Misure urgenti per la verifica della funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali 1. La regione ((Campania coordina)) le attivita' volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticita' da superare per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticita' presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonche' allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di ricognizione di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo e' trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7. ((2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attivita' di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilita' di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli puo' avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della societa' ANAS Spa, alla quale e' dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attivita', nel limite delle risorse disponibili.))
Riferimenti normativi - Si riporta il comma diciottesimo dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1984, n. 356, S.O.: «Per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e' autorizzata la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma e' assegnata al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale.»