Art. 5 
 
Misure  urgenti   per   la   verifica   della   funzionalita'   delle
    infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali 
 
  1.  La  regione  ((Campania  coordina))  le  attivita'  volte  alla
verifica e all'individuazione, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, delle criticita' da  superare
per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di  trasporto  e
degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati,
allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare
le misure da attuare per superare eventuali criticita' presenti nella
attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente  stima  dei
costi,  nonche'  allo  scopo  di  supportare  l'aggiornamento   della
pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di  ricognizione  di  cui  al
comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 200.000  euro  per  l'anno
2023. La somma di cui al primo periodo  e'  trasferita  dal  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della protezione  civile  al  bilancio  della  regione  Campania.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
  ((2-bis. Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  11,
diciottesimo comma, della legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle  Camere
una relazione sullo stato di attuazione del programma di  adeguamento
del sistema di  trasporto  intermodale  nelle  zone  interessate  dal
fenomeno  bradisismico,  comprendente  l'indicazione  delle   risorse
disponibili, impegnate ed  erogate,  anche  al  fine  di  individuare
eventuali ulteriori misure  di  accelerazione  e  semplificazione  da
applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania,
con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti,  individua  le  risorse,  nell'ambito  di  quelle  che
risultano disponibili  in  esito  alle  attivita'  di  cui  al  primo
periodo, da destinare al  comune  di  Pozzuoli  come  contributo  per
l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di
Pozzuoli e la viabilita' di accesso alla tangenziale di Napoli e  per
la  manutenzione  delle  medesime  gallerie  per  l'anno  2024.   Per
l'esecuzione delle attivita' di cui al secondo periodo, il comune  di
Pozzuoli puo' avvalersi, anche mediante  sottoscrizione  di  apposita
convenzione,  della  societa'  ANAS  Spa,  alla   quale   e'   dovuto
esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente  sostenuti  per
lo svolgimento delle predette attivita',  nel  limite  delle  risorse
disponibili.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  comma  diciottesimo  dell'articolo  11
          della  legge   22   dicembre   1984,   n.   887,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato», pubblicata nella  Gazz.  Uff.  29
          dicembre 1984, n. 356, S.O.: 
                
                «Per  consentire   l'adeguamento   del   sistema   di
          trasporto intermodale nelle zone interessate  dal  fenomeno
          bradisismico e' autorizzata la spesa di lire  130  miliardi
          per l'anno 1985. Tale  somma  e'  assegnata  al  presidente
          della  giunta   regionale   della   Campania,   commissario
          straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui
          all'art. 84 della L. 14 maggio 1981, n. 219, sulla base  di
          un  apposito  programma   da   approvarsi   dal   Consiglio
          regionale.»