Art. 6 
 
Misure  urgenti  per  il  potenziamento  della   risposta   operativa
                  territoriale di protezione civile 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Citta'  metropolitana
di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni  urgenti  da  parte
dei comuni interessati relativamente: 
    a) al reclutamento di unita' di personale  a  tempo  determinato,
((comprese figure professionali specialistiche in materia di  rischio
sismico e vulcanico)), da impiegare ((per un periodo di  ventiquattro
mesi))  dalla  data  dell'effettiva  presa   di   servizio   per   il
potenziamento della struttura  comunale  di  protezione  civile,  con
particolare riguardo alla gestione delle attivita' di cui al presente
decreto, nonche' all'attivazione e al presidio di una sala  operativa
((funzionante)) per l'intera giornata (h24); 
    b) all'acquisizione dei materiali,  dei  mezzi  e  delle  risorse
strumentali  necessari  per  garantire  un'efficace  gestione   delle
attivita' di protezione civile; 
    c)  all'allestimento  di  aree   e   strutture   temporanee   per
l'accoglienza ((della popolazione, anche al di fuori  del  territorio
della Citta' metropolitana di Napoli.)) 
  2. La Citta' metropolitana di Napoli,  entro  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   provvede
all'approvazione  del  piano   dei   fabbisogni   con-seguenti   alla
ricognizione di cui al comma 1, nel  limite  complessivo  massimo  di
((6,8 milioni di euro.)) 
  3. All'attuazione ((con procedure))  di  somma  urgenza  di  quanto
necessario in conseguenza della ricognizione di cui  al  comma  1,  i
comuni interessati provvedono ai sensi ((dell'articolo 140 del codice
dei contratti pubblici, di cui  al))  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36. ((Per l'allestimento di aree e strutture temporanee  per
l'accoglienza  della  popolazione,  i  comuni   interessati   possono
provvedere anche in  deroga  alle  destinazioni  d'uso  previste  dai
vigenti strumenti urbanistici.)) 
  4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle
attivita' di cui al presente decreto, nel  limite  massimo  di  dieci
unita', puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni  di  lavoro
straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore
mensili pro capite per un periodo di dodici mesi((, entro  il  limite
massimo  complessivo  di  50.000   euro.))   All'individuazione   del
personale  interessato  e  delle  relative  procedure  amministrative
provvede il direttore regionale competente per la protezione civile. 
  5. ((Per l'attuazione di quanto previsto dal presente  articolo  e'
autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per  l'anno  2023,
di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno  2025,
che sono trasferiti, sulla base del piano di  cui  al  comma  2,  per
l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000  euro  per
l'anno 2024 e di 2.333.000 euro  per  l'anno  2025,  direttamente  ai
comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto
dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023,
alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4.)) Agli
oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 7. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  140  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  recante:  «Codice  dei
          contratti pubblici», pubblicato nella Gazz. Uff.  31  marzo
          2023, n. 77, S.O.: 
                «Art. 140 (Procedure in caso di somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - 1. In circostanze  di  somma  urgenza
          che non consentono alcun indugio, al verificarsi di  eventi
          di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei  a
          determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata
          incolumita',   ovvero    nella    ragionevole    previsione
          dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il  RUP  o
          altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima
          sul luogo puo' disporre la immediata esecuzione dei  lavori
          entro il limite di 500.000 euro o di quanto  indispensabile
          per rimuovere lo  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica  e
          privata incolumita'. Ricorrendo i medesimi presupposti,  il
          soggetto  di  cui  al  precedente  periodo  puo'   disporre
          l'immediata acquisizione di servizi o  forniture  entro  il
          limite di quanto indispensabile per rimuovere lo  stato  di
          pregiudizio  alla  pubblica  e   privata   incolumita'   e,
          comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto  che
          dispone,  ai  sensi   del   presente   comma,   l'immediata
          esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di  servizi
          o forniture redige, contemporaneamente, un verbale  in  cui
          sono indicati la descrizione  della  circostanza  di  somma
          urgenza, le cause che  l'hanno  provocata  e  i  lavori,  i
          servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla. 
                2.  L'esecuzione  dei  lavori  e  l'acquisizione  dei
          servizi e delle forniture  di  somma  urgenza  puo'  essere
          affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui
          agli articoli 37 e 41 del codice a  uno  o  piu'  operatori
          economici  individuati  dal  RUP   o   da   altro   tecnico
          dell'amministrazione competente. 
                3. Il corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  e'
          definito consensualmente con l'affidatario; in  difetto  di
          preventivo accordo il RUP puo'  ingiungere  all'affidatario
          l'esecuzione di  forniture,  servizi  o  lavorazioni  o  la
          somministrazione  dei  materiali  sulla  base   di   prezzi
          definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
          riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di  cui  al
          primo periodo, se relativi all'esecuzione di  lavori,  sono
          comunque  ammessi  nella  contabilita'   e,   se   relativi
          all'acquisizione di forniture e servizi, sono  allegati  al
          verbale  e  sottoscritti  dall'operatore   economico;   ove
          l'esecutore non iscriva riserva  negli  atti  contabili,  i
          prezzi si intendono definitivamente accettati. 
                4.  Il  RUP  o  altro  tecnico   dell'amministrazione
          competente  compila  una   perizia   giustificativa   delle
          prestazioni richieste entro  dieci  giorni  dall'ordine  di
          esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale  di  somma
          urgenza,  alla  stazione  appaltante  che   provvede   alla
          copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
          affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un  ente
          locale, la copertura  della  spesa  e'  assicurata  con  le
          modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
          1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267. 
                5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o  un
          lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza,  non  ottenga
          l'approvazione del competente organo  dell'amministrazione,
          la relativa  esecuzione  e'  sospesa  immediatamente  e  si
          procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso  di
          lavori,  alla  sospensione   della   prestazione   e   alla
          liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti   per   la   parte
          realizzata. 
                6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai  fini
          del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
          cui all'articolo 7 del codice della protezione  civile,  di
          cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero  la
          ragionevole  previsione  dell'imminente  verificarsi  degli
          stessi, che richiede l'adozione di misure  indilazionabili,
          nei limiti dello  stretto  necessario.  La  circostanza  di
          somma  urgenza,  in  tali  casi,  e'  ritenuta  persistente
          finche' non risultino eliminate  le  situazioni  dannose  o
          pericolose per la pubblica o privata incolumita'  derivanti
          dall'evento, e comunque per  un  termine  non  superiore  a
          quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il
          termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello  stato
          di emergenza di cui all'articolo 24 del codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali  circostanze  ed
          entro i medesimi limiti temporali  le  stazioni  appaltanti
          possono affidare appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture con le procedure previste dal presente articolo. 
                7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
          condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
          nonche', limitatamente ad emergenze di  protezione  civile,
          le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e
          vi sia l'esigenza impellente di  assicurare  la  tempestiva
          esecuzione  del  contratto,  gli   affidatari   dichiarano,
          mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per
          l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante
          procedura ordinaria. La stazione  appaltante  controlla  il
          possesso dei requisiti in un termine  congruo,  compatibile
          con la gestione della situazione di  emergenza  in  atto  e
          comunque non superiore a sessanta giorni  dall'affidamento.
          La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
          nel primo atto successivo alle verifiche effettuate,  della
          sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso  non  e'
          possibile  procedere  al  pagamento,  anche  parziale,   in
          assenza  delle  relative  verifiche  con  esito   positivo.
          Qualora,   a   seguito   del   controllo,   sia   accertato
          l'affidamento a un operatore privo dei predetti  requisiti,
          la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
          pagamento  del  valore  delle  prestazioni  eseguite  e  il
          rimborso   delle   spese   eventualmente   sostenute    per
          l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei  limiti   delle
          utilita'  conseguite,  e  procede  alle  segnalazioni  alle
          competenti autorita'. 
                8. In  via  eccezionale,  nella  misura  strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 1 del  2018.  L'affidamento  diretto
          per i motivi di cui al presente articolo  non  e'  comunque
          ammesso per appalti di lavori di importo pari  o  superiore
          alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di
          importo pari o superiore al triplo della soglia europea. 
                9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
          servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o  superiore
          a 140.000 euro, per i quali non siano  disponibili  elenchi
          di  prezzi  definiti  mediante   l'utilizzo   di   prezzari
          ufficiali di riferimento, quando  i  tempi  resi  necessari
          dalla  circostanza  di  somma  urgenza  non  consentano  il
          ricorso  alle  procedure  ordinarie,  gli   affidatari   si
          impegnano a fornire i servizi e le forniture  richiesti  ad
          un prezzo  provvisorio  stabilito  consensualmente  tra  le
          parti e  ad  accettare  la  determinazione  definitiva  del
          prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. 
                10. Sul sito istituzionale dell'ente sono  pubblicati
          gli atti relativi  agli  affidamenti  di  cui  al  presente
          articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
          modalita' della scelta e delle motivazioni  che  non  hanno
          consentito   il   ricorso   alle    procedure    ordinarie.
          Contestualmente,  e  comunque   in   un   termine   congruo
          compatibile con la gestione della situazione di  emergenza,
          sono trasmessi all'ANAC  per  i  controlli  di  competenza,
          fermi restando  i  controlli  di  legittimita'  sugli  atti
          previsti dalle vigenti normative. 
                11.  In  occasione  degli  eventi  per  i  quali   e'
          dichiarato lo stato di emergenza di  rilievo  nazionale  ai
          sensi  dell'articolo  24  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ferma  restando  la
          facolta'  di   prevedere   ulteriori   misure   derogatorie
          consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai  sensi
          dell'articolo 25 del medesimo  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di  lavori,
          forniture e servizi possono essere affidati in deroga  alle
          seguenti disposizioni del presente codice: 
                  a)  articolo  14,  comma  12,   lettera   a),   per
          consentire l'autonoma  determinazione  del  valore  stimato
          degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei
          e analoghi, caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
          periodicamente entro il periodo emergenziale; 
                  b)   articolo   15,   comma   2,   primo   periodo,
          relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra  i
          dipendenti   della   stazione   appaltante   o    dell'ente
          concedente, per consentire alle  stazioni  appaltanti,  ove
          strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti
          idonei anche estranei alle  stazioni  appaltanti  medesime,
          purche' dipendenti  di  ruolo  di  altri  soggetti  o  enti
          pubblici; 
                  c)  articolo  37,  relativamente  alla   necessaria
          previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di  beni
          e servizi,  per  consentire  alle  stazioni  appaltante  di
          affidare  l'appalto   anche   in   assenza   della   previa
          programmazione del relativo intervento; 
                  d)  articolo  49,  per  consentire  alle   stazioni
          appaltanti   la   semplificazione   della   procedura    di
          affidamento  e  l'adeguamento  della  sua  tempistica  alle
          esigenze  del  contesto  emergenziale,  nel  rispetto   dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea; 
                  e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per
          consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del  minor
          prezzo. 
                12. Fermo quanto previsto dal presente  articolo  per
          gli appalti affidati in somma urgenza, in  occasione  degli
          eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
          b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1  del
          2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
          regionale  o  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  24   del
          predetto  codice,  ovvero  nella   ragionevole   previsione
          dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in  mancanza
          del provvedimento  di  cui  all'articolo  23  del  predetto
          codice: 
                  a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del
          presente codice sono raddoppiati, nei limiti  delle  soglie
          di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori,  servizi
          e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b)
          e d), del codice di cui al decreto  legislativo  n.  1  del
          2018; 
                  b) il termine temporale  di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo e' stabilito in trenta giorni; 
                  c) l'amministrazione competente e' identificata nel
          soggetto attuatore, ove individuato,  di  cui  al  comma  6
          dell'articolo 25 del codice di cui al  decreto  legislativo
          n. 1 del 2018».