Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. ((Agli oneri di  parte  corrente  derivanti  dall'attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 2,  commi  3,  lettere  a),  b)  e  c),
relativamente all'analisi  di  vulnerabilita',  e  4,  nonche'  dagli
articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a  euro
1.324.142 per l'anno 2024 e a euro  2.333.000  per  l'anno  2025,  si
provvede: 
  a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a  euro  857.142  per
l'anno 2024, a valere sul  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e  a  euro  2.333.000  per
l'anno 2025, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
  2. Agli oneri ((di conto capitale))  derivanti  dall'attuazione  di
quanto  previsto  dagli  articoli   2,   comma   3,   lettere   c)((,
relativamente  alle  misure  di   mitigazione,))   e   d),   pari   a
37.200.000,00  euro  per  l'anno   2024,   si   provvede   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio
sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015).», pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
                
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.» 
                
              - Si riporta il comma 140 dell'articolo 1  della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2017-2019»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.: 
                «140.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.»