IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionali   all'attuazione   del   piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'art. 1, che disciplina  le  modalita'
di selezione dei professionisti ed esperti  per  il  conferimento  di
incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni  impegnate
nell'attuazione  dei  progetti  del  Pino  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR); 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.  79  e,  in  particolare
l'art. 2, comma 2, il quale ha disposto  che  il  Portale  unico  del
reclutamento di cui all'art. 35-ter del decreto  legislativo  n.  165
del 2001 e' operativo  dal  1°  luglio  2022  e,  a  decorrere  dalla
medesima data, puo' essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche
centrali di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dalle autorita' amministrative indipendenti e che a
decorrere dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano
il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e
indeterminato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, il comma 2 dell'art. 35-ter recante «Portale  unico  del
reclutamento» nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997,  n.  281,  sono  individuate  le  caratteristiche  e  le
modalita' di funzionamento del Portale,  le  informazioni  necessarie
per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le  modalita'
di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle  amministrazioni
di cui ai commi 1 e 4 e quelle per  la  pubblicazione  dei  bandi  di
concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi  di  selezione  di
professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati
e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi  di  conservazione  dei
dati  raccolti  o  comunque  trattati  e  le  misure  per  assicurare
l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati  personali,  nonche'  le
modalita' per  l'adeguamento  e  l'evoluzione  delle  caratteristiche
tecniche del Portale; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 2 il quale  ha  disposto  che  «Fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione previsto  dall'art.  35-ter,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come  modificato  dal  comma  1,
continua  ad  applicarsi  la  disciplina  contenuta  nei   protocolli
adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna  amministrazione  ai
sensi dell'art. 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n.  165  del
2001 nel testo vigente prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto»; 
  Visto il  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni pubbliche» e  in  particolare  l'art.  3-ter  recante
«Misure per  favorire  il  reclutamento  di  giovani  nella  pubblica
amministrazione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, recante «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n.
82 recante «Regolamento recante modifiche al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,   n.   487,   concernente   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 14
ottobre 2021 recante «Modalita' per l'istituzione degli  elenchi  dei
professionisti   e   del   personale   in   possesso    di    un'alta
specializzazione per il PNRR» adottato in attuazione dell'art. 1  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 di cui al punto precedente; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 15
settembre del 2022 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, in  base  al
quale «In fase di prima applicazione, e comunque non oltre  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31
maggio 2023, le regioni e  gli  enti  locali  possono  continuare  ad
utilizzare anche i propri portali eventualmente gia' in uso»; 
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha  istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva  alle
determinazioni del segretario generale  ovvero  del  Ministro  o  del
Sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  14
relativo al Dipartimento della funzione pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro  e'  stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  per  la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, sono  state  delegate
le  funzioni  relative  a  «lavoro  pubblico,  organizzazione   delle
pubbliche  amministrazioni  e  sistemi  di  gestione   orientati   ai
risultati,  nonche'  in  materia  di  innovazione   organizzativa   e
gestionale  delle   amministrazioni   pubbliche   e   semplificazione
amministrativa»; 
  Considerato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Considerato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE» (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 6  settembre
2023; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei
dati personali in data 3 novembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'art.  35-ter,
comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e  si
applica alle amministrazioni pubbliche centrali di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  alle
autorita' amministrative indipendenti, nonche' alle  regioni  e  agli
enti locali. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e
relativi  enti  locali  compatibilmente  con  i  rispettivi   statuti
speciali e con le relative norme di attuazione. 
  3. Per la Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve,  in  ogni
caso, le disposizioni di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
  4. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia
costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano  e  relativi  enti  locali,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri stipula, con le  regioni  a  statuto  speciale,  con  le
Province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi  enti  locali,
specifici  protocolli  per  l'applicazione  del   presente   decreto,
prevedendo misure speciali per il pieno rispetto  delle  specificita'
statutarie e del principio del bilinguismo. 
  5. Per le amministrazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni di cui al presente decreto  si
applicano  in  quanto  compatibili  restando  salve  le  disposizioni
previste dai rispettivi ordinamenti. 
  6. Le amministrazioni di cui  ai  commi  precedenti  utilizzano  il
Portale unico del reclutamento per la pubblicazione e la gestione dei
bandi di concorso, degli  avvisi  di  mobilita'  e  degli  avvisi  di
selezione di professionisti ed esperti di cui all'art.  1,  comma  5,
lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e per  le  ulteriori
finalita' individuate dalla disciplina vigente. 
  7. Per la disciplina relativa all'utilizzo del Portale con riguardo
agli avvisi di selezione di professionisti ed esperti di cui all'art.
1, comma 5, lettera a), del  decreto-legge  6  giugno  2021,  n.  80,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  si
applica il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  del
14 ottobre 2021 recante «Modalita' per  l'istituzione  degli  elenchi
dei  professionisti  e  del  personale   in   possesso   di   un'alta
specializzazione per il PNRR».