Art. 10 
 
       Modalita' di adeguamento delle caratteristiche tecniche 
 
  1.  Il  presente  decreto  e  il  relativo  allegato  tecnico,  che
costituisce parte integrante del  presente  decreto,  possono  subire
modifiche o integrazioni a seguito  degli  sviluppi  evolutivi  delle
piattaforme. Le eventuali modifiche sono  adottate  con  le  medesime
modalita' del presente decreto. 
  2. Alle attivita' di cui al presente decreto il Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.