Art. 10 Modalita' di adeguamento delle caratteristiche tecniche 1. Il presente decreto e il relativo allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, possono subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. Le eventuali modifiche sono adottate con le medesime modalita' del presente decreto. 2. Alle attivita' di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.