Art. 12 
 
                        Clausola finanziaria 
 
  1.  Alle  attivita'  di  cui   al   presente   decreto   tutte   le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    Roma, 3 novembre 2023 
 
                                              Il Ministro             
                                   per la pubblica amministrazione    
                                               Zangrillo              

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3055