Art. 12 Clausola finanziaria 1. Alle attivita' di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Roma, 3 novembre 2023 Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3055