Art. 2 
 
            Caratteristiche e modalita' di funzionamento 
 
  1.  L'assunzione  a  tempo  determinato   e   indeterminato   nelle
amministrazioni  pubbliche  avviene   mediante   concorsi   pubblici,
orientati alla massima partecipazione  e  alla  individuazione  delle
competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalita' definite
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno
2023, n. 82 nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli
articoli 35, 35-ter e 35-quater  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
  2. Le funzioni disponibili sul Portale unico del  reclutamento  per
le  amministrazioni  coprono  l'intera  gestione  del   processo   di
reclutamento, nelle sue fasi di: 
    a.  individuazione,  per  mezzo  di  dati  aggregati,   elaborati
dall'analisi della sezione curriculum vitae  del  Portale  unico  del
reclutamento,   della   tipologia   e   della    numerosita'    delle
professionalita'  presenti  in  uno  specifico  ambito  territoriale,
finalizzata a supportare le politiche di reclutamento delle pubbliche
amministrazioni; 
    b.  pubblicazione  di  bandi  di   concorso   pubblico   per   il
reclutamento del personale a tempo determinato  e  indeterminato,  di
avvisi per la mobilita' dei dipendenti pubblici  e  di  selezione  di
professionisti ed esperti ai sensi dell'art. 1  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 4,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare
la propria capacita' amministrativa, per il conferimento di incarichi
professionali le amministrazioni,  con  riferimento  a  procedure  da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere al Portale; 
    c. monitoraggio e supporto alle candidature relative ai  bandi  e
agli avvisi; 
    d. comunicazioni dirette agli utenti connesse  alla  candidatura,
tramite posta elettronica, prima della scadenza dello specifico bando
o avviso di selezione per informare l'utente dell'imminente scadenza,
invitando  contestualmente  l'interessato  a  completare  la  propria
candidatura; 
    e. acquisizione delle candidature  e  dei  profili  professionali
congruenti alle esigenze dell'amministrazione; 
    f. comunicazione ai candidati concernente il  concorso,  compreso
il calendario delle relative prove e del loro esito; 
    g. pubblicazione degli avvisi per la raccolta delle candidature a
componente  di  commissione  esaminatrice,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 2 del decreto del presidente  della  repubblica  9
maggio 1994, n. 487; 
    h.  pubblicazione  dell'avviso  selettivo   per   individuare   i
componenti degli organismi indipendenti di valutazione; 
    i. pubblicazione delle graduatorie finali di merito e degli esiti
delle procedure di conferimento degli incarichi  a  professionisti  o
esperti; 
    j. richiesta di scelta della sede di destinazione  da  parte  dei
candidati successivamente alla  pubblicazione  della  graduatoria  di
merito; 
    k. richiesta di supporto tecnico durante  l'intera  gestione  del
processo di reclutamento. 
  3.  Il  Portale  unico   del   reclutamento   offre   le   seguenti
funzionalita' per gli utenti: 
    a. creazione e modifica del curriculum vitae, utile per agevolare
l'interessato nella ricerca, selezione e compilazione  delle  domande
di candidatura ad una posizione; 
    b. ricerca georeferenziata delle posizioni disponibili,  in  base
ai filtri selezionati dall'utente; 
    c. compilazione della domanda di candidatura  alla  posizione  di
interesse e salvataggio della stessa all'interno del proprio  profilo
personale; 
    d. proposizione nonche' gestione delle candidature connesse  alle
posizioni; 
    e. comunicazioni dirette agli utenti  connesse  alla  domanda  di
candidatura; 
    f.  proposizione  di  candidatura  a  componente  di  commissione
esaminatrice, secondo quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  2,  del
decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
    g.  proposizione  di   candidatura   all'avviso   selettivo   per
individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione; 
    h. ricezione di comunicazioni concernenti il  concorso,  compreso
il calendario delle relative prove e del relativo esito; 
    i. consultazione delle graduatorie finali di merito e degli esiti
delle procedure di conferimento degli incarichi  a  professionisti  o
esperti; 
    j. scelta della sede  di  destinazione  da  parte  del  vincitore
successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito; 
    k. richiesta di supporto tecnico. 
  4. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica  svolge  le  seguenti
funzioni sul Portale: 
    a. gestione del servizio di registrazione e di  compilazione  del
curriculum vitae nell'apposita sezione del Portale di cui all'art.  3
del presente decreto; 
    b. monitoraggio della domanda e dell'offerta di  lavoro  pubblico
presente sul Portale al fine di migliorare i processi e  la  qualita'
del reclutamento nella pubblica amministrazione; 
    c. adeguamento delle caratteristiche tecniche di cui  all'art.  9
del presente decreto; 
    d. supporto tecnico agli interessati e alle amministrazioni.