Art. 4 
 
           Compilazione e presentazione delle candidature 
 
  1. L'interessato che si registra al Portale attraverso le modalita'
di cui all'art.  3  accede  all'apposita  sezione  della  candidatura
selezionando uno specifico bando o avviso d'interesse  attraverso  le
funzioni di ricerca. 
  2. Per la compilazione della candidatura  tramite  il  Portale  del
reclutamento  sono  richiesti  i  requisiti  previsti  dal  bando   o
dall'avviso di interesse,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
normativa vigente in materia. 
  3. Ai fini della compilazione della candidatura, il candidato  puo'
replicare, mediante specifica funzionalita' presente nel Portale,  le
informazioni d'interesse  necessarie  gia'  presenti  nel  curriculum
vitae compilato in fase di registrazione ed eventualmente  aggiornato
negli accessi successivi. 
  4. La domanda di partecipazione viene salvata automaticamente nella
pagina personale dell'utente  e  conservata  ai  fini  dell'eventuale
proposizione della candidatura che potra' avvenire entro  il  termine
previsto dallo specifico bando o avviso. 
  5. L'interessato riceve comunicazioni,  connesse  alla  candidatura
compilata e non trasmessa,  tramite  posta  elettronica  prima  della
scadenza dello specifico bando o avviso volte ad  informare  l'utente
dell'imminente  scadenza  del  termine  per  la  proposizione   della
candidatura. 
  6. La trasmissione della canditura si perfeziona  tramite  verifica
da parte dell'interessato  dei  dati  inseriti  e  successivo  invio.
Contestualmente, l'interessato puo'  aggiornare,  mediante  specifica
funzionalita',  il  proprio  curriculum  vitae  con  le  informazioni
d'interesse inserite in fase di candidatura. 
  7. Il candidato dichiara, altresi', che le dichiarazioni sono  rese
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La  veridicita'
delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46
e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   e'   verificata   dalle
amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale  in
quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'art. 71 del  medesimo
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
  8. I dati personali trattati in tale sede possono riguardare  anche
le categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del  regolamento
UE 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  27  aprile
2016.