Art. 5 
 
               Modalita' di accesso da parte delle PA 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 2, le amministrazioni  nominano
uno o piu' «Responsabile unico» del procedimento appositamente dotato
di uno dei sistemi di  identificazione  di  cui  all'art.  64,  commi
2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di  firma  digitale  che
operera'  secondo  quanto  previsto  dal  successivo  comma  2.  Ogni
amministrazione puo', altresi', individuare uno  o  piu'  «Operatore»
autorizzato ad operare sul Portale del reclutamento,  dotato  di  uno
dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi  2-quater  e
2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  Nell'ambito  delle  procedure  di
autenticazione informatica, mediante  uno  dei  predetti  sistemi  di
autenticazione, vengono acquisiti esclusivamente il  codice  fiscale,
il  cognome  e  il   nome   del   personale   autorizzato,   nominato
«Responsabile unico» o «Operatore». 
  2. Le amministrazioni accedono al Portale mediante il  processo  di
accreditamento che prevede le seguenti fasi: 
    l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o
piu' «Responsabile Unico» (di seguito, per brevita', R.U.); 
    l'autenticazione  sul  Portale,  mediante  uno  dei  sistemi   di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater  e  2-nonies,  del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.; 
    la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in  cui
e' indicata  la  pubblica  amministrazione  di  riferimento,  con  in
allegato l'apposito modulo firmato digitalmente; 
    la trasmissione  tramite  il  Portale  della  predetta  richiesta
unitamente al modulo firmato  digitalmente,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione  che  si
ricava  automaticamente  dall'Indice  dei  domicili  digitali   della
pubblica amministrazione e dei Gestori di pubblici servizi (IPA); 
    il rappresentante  legale  dell'Amministrazione  di  riferimento,
ricevuta   la   posta   elettronica   certificata   (PEC),   provvede
all'autorizzazione/diniego  cliccando  l'apposito   link;   ai   fini
dell'autorizzazione/diniego  e'  necessario  che  il   rappresentante
legale  si  autentichi  al  Portale  tramite  uno  dei   sistemi   di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater  e  2-nonies,  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82; 
    una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante  legale
provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma
digitale; 
    il referente del Dipartimento della funzione pubblica  Presidenza
del Consiglio dei ministri puo'  visionare  attraverso  una  apposita
consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione  di
cui  all'art.   64,   commi   2-quater   e   2-nonies,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, la lista  delle  richieste  pervenute  ed  eventualmente
operare  sulle  autorizzazioni/disabilitazioni  dei  RR.  UU.,  anche
tramite richiesta al fornitore; 
    al termine, il Portale notifica, via mail al  R.U.  e  via  posta
elettronica  certificata  (PEC)  all'Amministrazione,   l'esito   del
processo di autorizzazione. 
  3. Ai fini del perfezionamento del processo di  accreditamento,  il
rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento  nomina  il
Dipartimento della funzione pubblica,  responsabile  del  trattamento
dei dati ai sensi  dell'art.  28  del  regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
  4. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all'art. 65, comma  2,  del
decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217  e  alle  istruzioni
operative per l'accesso al Portale e per  l'utilizzo  delle  relative
funzionalita' che sono state definite dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con  la
Conferenza delle regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI  e
pubblicate nell'area riservate alle amministrazioni  all'interno  del
Portale del reclutamento. 
  4. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri supporta le amministrazioni nell'utilizzo  del
Portale,  anche  al  fine  di  assicurarne  un  adeguato  e  omogeneo
utilizzo.