Art. 7 
 
       Comunicazioni ai candidati e pubblicazione graduatorie 
 
  1.  Ogni  comunicazione  ai  candidati  concernente  il   concorso,
compreso il calendario delle relative prove  e  del  loro  esito,  e'
effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi  di  svolgimento
delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da  remoto
attraverso l'identificazione del candidato, nel rispetto dei  termini
di preavviso previsto dalle leggi. 
  2. La graduatoria finale del concorso elaborata  dalla  Commissione
esaminatrice e' pubblicata, a cura  dell'amministrazione  procedente,
nel proprio sito istituzionale, mentre sul Portale e'  pubblicato  un
apposito avviso di avvenuta pubblicazione.