Art. 8 Conservazione dei dati raccolti e dei dati trattati 1. I dati personali conservati all'interno Portale sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita' indicate all'interno dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicata sul sito http://www.inpa.gov.it/ 2. Il periodo di conservazione, salvo per le finalita' di cui al comma 3, e': a) pari a ventiquattro mesi dall'ultimo accesso al Portale, per i dati relativi: (i) alla registrazione, di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto; (ii) alla fruizione dei servizi connessi al curriculum vitae, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) e di cui all'art. 2, comma 4 lettera a) del presente decreto; (iii) al monitoraggio del Portale, di cui art. 2, comma 4 lettera b) del presente decreto; b) pari a ventiquattro mesi dalla conclusione delle relative attivita', per i dati attinenti: (i) la ricerca, la compilazione e il salvataggio delle domande di candidatura e le relative funzioni connesse di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera b) e c) e di cui all'art. 4, fermo restando che le domande di candidatura non presentate saranno visibili all'amministrazione banditrice, soltanto per attivita' di supporto alla presentazione della domanda, per il periodo necessario a tale scopo con conseguente cancellazione dopo trenta giorni dalla scadenza del predetto periodo; (ii) la proposizione e la gestione delle candidature e le relative funzioni connesse di cui all'art. 2, comma 2 lettera e) e di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), f) e g) del presente decreto e di cui all'art. 4; (iii) lo svolgimento delle attivita' connesse ai singoli processi di reclutamento, di cui all'articolo, 2 comma 2 lettera b), c), f) g), h) e k) e di cui all'art. 2, comma 3, lettera h) e k) del presente decreto; (iv) lo svolgimento delle attivita' connesse alle singole procedure di scelta sedi, di cui all'art. 2, comma 2 lettera j) e art. 2, comma 3 lettera j) del presente decreto. c) pari a ventiquattro mesi dalla richiesta di supporto tecnico sull'utilizzo del Portale, di cui all'art. 2, comma 4 lettera d) del presente decreto per i dati personali ad essi connessi; d) pari a ventiquattro mesi dal pagamento, per i dati personali inerenti al pagamento degli oneri relativi alla proposizione di una candidatura; e) pari a ventiquattro mesi dall'eventuale revoca o modifica dei soggetti designati dall'amministrazione a operare sul Portale per conto della stessa e comunque non oltre il termine di cinque anni da tale data di cui all'art. 5, per i dati ad essi connessi; f) pari a ventiquattro mesi due anni, a decorrere dal momento in cui e' stata effettuata la singola operazione di accesso e autenticazione di cui all'art. 6, per i dati ad essa connessi. 3. Al raggiungimento dei termini sopra indicati, i dati personali potranno essere conservati unicamente per finalita' difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose. 4. Al superamento dei termini sopra indicati, i dati personali verranno cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.