Art. 8 
 
         Conservazione dei dati raccolti e dei dati trattati 
 
  1. I dati personali conservati all'interno  Portale  sono  trattati
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
indicate  all'interno  dell'informativa  sul  trattamento  dei   dati
personali, ai sensi  degli  articoli  13  e  14  del  regolamento  UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,
pubblicata sul sito http://www.inpa.gov.it/ 
  2. Il periodo di conservazione, salvo per le finalita'  di  cui  al
comma 3, e': 
    a) pari a ventiquattro mesi dall'ultimo accesso al Portale, per i
dati relativi: 
      (i) alla  registrazione,  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  del
presente decreto; 
      (ii) alla fruizione dei servizi connessi al  curriculum  vitae,
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), di cui all'art. 2,  comma  3,
lettera a) e di cui all'art. 2,  comma  4  lettera  a)  del  presente
decreto; 
      (iii) al monitoraggio del Portale,  di  cui  art.  2,  comma  4
lettera b) del presente decreto; 
    b) pari a ventiquattro  mesi  dalla  conclusione  delle  relative
attivita', per i dati attinenti: 
      (i) la ricerca, la compilazione e il salvataggio delle  domande
di candidatura e le relative funzioni connesse  di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera d) e comma 3, lettera b) e c) e di cui  all'art.  4,
fermo restando che le domande di candidatura non  presentate  saranno
visibili all'amministrazione banditrice, soltanto  per  attivita'  di
supporto alla presentazione della domanda, per il periodo  necessario
a tale scopo con conseguente cancellazione dopo trenta  giorni  dalla
scadenza del predetto periodo; 
      (ii) la proposizione e  la  gestione  delle  candidature  e  le
relative funzioni connesse di cui all'art. 2, comma 2 lettera e) e di
cui all'art. 2, comma 3, lettera d), f) e g) del presente  decreto  e
di cui all'art. 4; 
      (iii)  lo  svolgimento  delle  attivita'  connesse  ai  singoli
processi di reclutamento, di cui all'articolo, 2 comma 2 lettera  b),
c), f) g), h) e k) e di cui all'art. 2, comma 3, lettera h) e k)  del
presente decreto; 
      (iv) lo  svolgimento  delle  attivita'  connesse  alle  singole
procedure di scelta sedi, di cui all'art. 2, comma  2  lettera  j)  e
art. 2, comma 3 lettera j) del presente decreto. 
    c) pari a ventiquattro mesi dalla richiesta di  supporto  tecnico
sull'utilizzo del Portale, di cui all'art. 2, comma 4 lettera d)  del
presente decreto per i dati personali ad essi connessi; 
    d) pari a ventiquattro mesi dal pagamento, per i  dati  personali
inerenti al pagamento degli oneri relativi alla proposizione  di  una
candidatura; 
    e) pari a ventiquattro mesi dall'eventuale revoca o modifica  dei
soggetti designati dall'amministrazione a  operare  sul  Portale  per
conto della stessa e comunque non oltre il termine di cinque anni  da
tale data di cui all'art. 5, per i dati ad essi connessi; 
    f) pari a ventiquattro mesi due anni, a decorrere dal momento  in
cui  e'  stata  effettuata  la  singola  operazione  di   accesso   e
autenticazione di cui all'art. 6, per i dati ad essa connessi. 
  3. Al raggiungimento dei termini sopra indicati, i  dati  personali
potranno  essere  conservati  unicamente  per  finalita'  difesa   di
diritti,  anche  di  terzi,  in  sede  giudiziaria,  per  il  periodo
strettamente necessario al  loro  perseguimento,  con  riferimento  a
contenziosi in atto o a situazioni precontenziose. 
  4. Al superamento dei termini  sopra  indicati,  i  dati  personali
verranno cancellati e/o resi  anonimi  in  modo  da  impedire,  anche
indirettamente, l'identificazione dell'interessato.