Art. 9 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. Il  trattamento  dei  dati  personali  mediante  il  Portale  e'
effettuato  in  conformita'  con  il  regolamento  UE  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed  il  decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  2. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni attuano  adeguate  misure
di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che  il
trattamento  di  dati  personali,  operato  mediante   l'ausilio   di
strumenti  manuali,  informatici  e  telematici,  sia  eseguito   per
tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione,  dalla  perdita,
dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo. 
  3. Le misure di sicurezza di cui  al  comma  2  sono  rappresentate
all'interno dell'Allegato tecnico, di seguito «Allegato tecnico».  Il
trattamento  dei  dati  avviene  nel   rispetto   dei   principi   di
minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo
modalita' e termini stabiliti nell'Allegato tecnico, nel  quale  sono
riportate, anche con riferimento  a  categorie  particolari  di  dati
personali o dati relativi a condanne penali  o  reati,  di  cui  agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679. 
  4. In caso di malfunzionamento, anche temporaneo del Portale  trova
applicazione quanto previsto all'art. 3,  comma  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  «Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», tenuto conto di quanto previsto dalla normativa in materia
di protezione dei dati  personali,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2016/679. 
  L'accertamento del malfunzionamento  avviene  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) laddove il malfunzionamento della piattaforma  sia  tecnico  e
generalizzato, il Dipartimento provvede  ad  accertarlo  con  proprio
atto, dandone comunicazione alle amministrazioni banditrici coinvolte
e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a  beneficio
degli utenti; 
    b) laddove il malfunzionamento della  piattaforma  sia  dovuto  a
problematiche tecniche o errori materiali  riconducili  alla  singola
Amministrazione banditrice, la medesima provvede  tempestivamente  ad
informare il Dipartimento della Funzione pubblica che lo accerta  con
proprio  atto,   supportando   l'Amministrazione   banditrice   nelle
attivita' conseguenti e pubblicando un  apposito  Avviso  informativo
sul Portale a beneficio degli utenti.