Art. 9 Misure di sicurezza 1. Il trattamento dei dati personali mediante il Portale e' effettuato in conformita' con il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il decreto legislativo n. 196 del 2003. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni attuano adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento di dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo. 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono rappresentate all'interno dell'Allegato tecnico, di seguito «Allegato tecnico». Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo modalita' e termini stabiliti nell'Allegato tecnico, nel quale sono riportate, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679. 4. In caso di malfunzionamento, anche temporaneo del Portale trova applicazione quanto previsto all'art. 3, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», tenuto conto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. L'accertamento del malfunzionamento avviene secondo le seguenti modalita': a) laddove il malfunzionamento della piattaforma sia tecnico e generalizzato, il Dipartimento provvede ad accertarlo con proprio atto, dandone comunicazione alle amministrazioni banditrici coinvolte e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio degli utenti; b) laddove il malfunzionamento della piattaforma sia dovuto a problematiche tecniche o errori materiali riconducili alla singola Amministrazione banditrice, la medesima provvede tempestivamente ad informare il Dipartimento della Funzione pubblica che lo accerta con proprio atto, supportando l'Amministrazione banditrice nelle attivita' conseguenti e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio degli utenti.