Art. 10 
 
         Circhi, mostre faunistiche ed esibizioni di animali 
 
  1. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e  le  esibizioni  di
animali devono essere  registrati  in  BDN  nella  sezione  «circo  -
esibizione di animali» come riportato nel  capitolo  13  del  Manuale
operativo I&R. Tali stabilimenti  devono  essere  in  possesso  delle
autorizzazioni previste dalla  normativa  vigente  e  devono  inoltre
ottemperare ai requisiti di  cui  all'art.  4,  comma  4,  e  di  cui
all'art. 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. 
  2. Gli animali di cui al presente decreto,  qualora  utilizzati  in
un'esibizione  esterna  allo  stabilimento   di   provenienza,   sono
registrati  nell'apposita  sottosezione  della  BDN  «esibizioni   di
animali» dedicata agli stabilimenti temporanei.  Lo  stabilimento  di
provenienza degli animali utilizzati nelle  esibizioni  coincide  con
quello in cui essi sono riportati  al  termine  dell'esibizione.  Gli
animali detenuti in tali stabilimenti sono identificati nei termini e
tramite i sistemi di cui all'art. 3 del presente decreto. Nel caso in
cui  l'esibizione  comprenda   animali   appartenenti   alle   specie
pericolose di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 135, la registrazione dello  stabilimento  temporaneo
«esibizione    di    animali»    e'    subordinata    al     possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, del medesimo  decreto
legislativo, rilasciata per la specifica esibizione. 
  3. La detenzione e la conseguente registrazione in BDN  di  animali
pericolosi di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 135, all'interno di circhi e  collezioni  faunistiche
viaggianti e' limitata a quanto previsto dall'art. 6,  comma  5,  del
medesimo decreto legislativo.