Art. 10 Circhi, mostre faunistiche ed esibizioni di animali 1. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le esibizioni di animali devono essere registrati in BDN nella sezione «circo - esibizione di animali» come riportato nel capitolo 13 del Manuale operativo I&R. Tali stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e devono inoltre ottemperare ai requisiti di cui all'art. 4, comma 4, e di cui all'art. 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. 2. Gli animali di cui al presente decreto, qualora utilizzati in un'esibizione esterna allo stabilimento di provenienza, sono registrati nell'apposita sottosezione della BDN «esibizioni di animali» dedicata agli stabilimenti temporanei. Lo stabilimento di provenienza degli animali utilizzati nelle esibizioni coincide con quello in cui essi sono riportati al termine dell'esibizione. Gli animali detenuti in tali stabilimenti sono identificati nei termini e tramite i sistemi di cui all'art. 3 del presente decreto. Nel caso in cui l'esibizione comprenda animali appartenenti alle specie pericolose di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, la registrazione dello stabilimento temporaneo «esibizione di animali» e' subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo, rilasciata per la specifica esibizione. 3. La detenzione e la conseguente registrazione in BDN di animali pericolosi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, all'interno di circhi e collezioni faunistiche viaggianti e' limitata a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del medesimo decreto legislativo.