Art. 11 Stabilimenti a fini scientifici 1. Lo stabilimento a fini scientifici deve essere registrato nella BDN prima dell'inizio della propria attivita'. Nel caso in cui sia prevista l'introduzione nello stabilimento di primati non umani, questa e' possibile solo dopo il riconoscimento dello status «confinato» nella BDN. L'operatore utilizza un registro di carico/scarico animali implementato nella BDN - sezione Sperimentazione animale. 2. Gli animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, reinseriti o reintrodotti secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 31 dicembre 2021 sono registrati nella sezione di appartenenza della BDN. 3. Gli animali di cui al comma 2, destinati ad essere reintrodotti in un sistema di allevamento a uso zootecnico, sono movimentati con il documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, previo parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente, che verifica, fra l'altro, il rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci utilizzati nel corso della sperimentazione, tenendo conto del principio di precauzione e prevenzione.