Art. 11 
 
                   Stabilimenti a fini scientifici 
 
  1. Lo stabilimento a fini scientifici deve essere registrato  nella
BDN prima dell'inizio della propria attivita'. Nel caso  in  cui  sia
prevista l'introduzione nello  stabilimento  di  primati  non  umani,
questa  e'  possibile  solo  dopo  il  riconoscimento  dello   status
«confinato»  nella  BDN.  L'operatore   utilizza   un   registro   di
carico/scarico   animali   implementato   nella   BDN    -    sezione
Sperimentazione animale. 
  2. Gli animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati per fini
scientifici, reinseriti o reintrodotti secondo le modalita'  previste
dal  decreto  del  Ministro  della  salute  31  dicembre  2021   sono
registrati nella sezione di appartenenza della BDN. 
  3. Gli animali di cui al comma 2, destinati ad essere  reintrodotti
in un sistema di allevamento a uso zootecnico, sono  movimentati  con
il documento di accompagnamento  di  cui  all'art.  8,  comma  7  del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, previo  parere  favorevole
del Servizio veterinario territorialmente competente,  che  verifica,
fra l'altro,  il  rispetto  dei  tempi  di  sospensione  dei  farmaci
utilizzati  nel  corso  della  sperimentazione,  tenendo  conto   del
principio di precauzione e prevenzione.