Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le istruzioni di cui all'art. 1, comma 3,  sono  pubblicate  nel
sito del Ministero della salute entro il 31 marzo 2024. 
  2. Per gli animali appartenenti alle Forze dell'ordine, alle  Forze
armate e ai Corpi forestali regionali e provinciali, le  disposizioni
di cui al presente decreto si applicano in base a  specifici  accordi
tra il Ministero della salute  e  le  rispettive  amministrazioni  di
appartenenza. 
  3. Le guardie zoofile volontarie,  nell'esercizio  della  vigilanza
cosi' come definita dall'art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004,
n.  189,  hanno  accesso  all'apposita  sezione  del  SINAC,   previa
autorizzazione  del  Ministero  della  salute,   sulla   base   delle
istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 
  4. Il presente decreto trova applicazione decorsi centoventi giorni
dalla pubblicazione delle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 
  5. Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.