Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Le istruzioni di cui all'art. 1, comma 3, sono pubblicate nel sito del Ministero della salute entro il 31 marzo 2024. 2. Per gli animali appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e ai Corpi forestali regionali e provinciali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in base a specifici accordi tra il Ministero della salute e le rispettive amministrazioni di appartenenza. 3. Le guardie zoofile volontarie, nell'esercizio della vigilanza cosi' come definita dall'art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, hanno accesso all'apposita sezione del SINAC, previa autorizzazione del Ministero della salute, sulla base delle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 4. Il presente decreto trova applicazione decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione delle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 5. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.