Art. 3 Identificazione e registrazione degli animali 1. Il proprietario, il detentore e l'operatore dello stabilimento sono tenuti all'identificazione e alla registrazione degli animali di cui al presente decreto, nel SINAC e nella sezione della BDN dedicata agli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, secondo le tempistiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, e comunque all'ingresso dell'animale nello stabilimento, fatta salva la deroga di cui all'art. 9, comma 4, del presente decreto. 2. Fatti salvi i casi indicati nelle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3, l'identificazione e la relativa registrazione degli animali di cui al presente decreto deve essere effettuata dal medico veterinario. 3. I dati relativi alle variazioni anagrafiche quali il trasferimento di proprieta', la movimentazione e il decesso degli animali, devono essere registrati entro sette giorni dall'evento. Lo smarrimento e il ritrovamento devono essere registrati nel piu' breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, e salvo diversa previsione da parte delle regioni o delle province autonome, il proprietario o il detentore di animali appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte A e B del regolamento (UE) n. 2016/429, possono inserire personalmente nel SINAC i dati anagrafici di cui al presente comma, accedendo al suddetto sistema mediante sistemi pubblici di autenticazione dell'identita' personale. 4. Fatta salva la possibilita' delle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere modalita' aggiuntive di identificazione, gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte A, del regolamento (UE) n. 2016/429 devono essere identificati con transponder (ISO), e registrati nel SINAC dal veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, entro sessanta giorni dalla nascita, e comunque prima della loro eventuale cessione, secondo le istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 5. Gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte B, del regolamento (UE) n. 2016/429 identificati secondo le istruzioni di cui all'art. 1, comma 3, sono registrati nel SINAC singolarmente o come «insieme di animali» prima della cessione o dell'uscita dallo stabilimento. 6. Gli animali appartenenti alle specie la cui identificazione e registrazione non e' disciplinata dal Manuale operativo I&R, detenuti negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, devono essere identificati e registrati singolarmente o come «insieme di animali» in BDN, nella sezione di riferimento, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della cessione, secondo le modalita' di identificazione e localizzazione descritte nelle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 7. Gli animali nati ed allevati in cattivita' appartenenti alle specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 devono essere identificati individualmente nei tempi di cui alle istruzioni dell'art. 1, comma 3, secondo le modalita' previste nell'art. 66 del regolamento (CE) n. 865/2006, e registrati nella sezione BDN di riferimento. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 4, del presente decreto, i volatili diversi dal pollame, detenuti in cattivita' a seguito di rinvenimento, sequestro o confisca e non marcati devono essere identificati tramite transponder ISO in conformita' all'art. 66, comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006. 8. Gli animali da compagnia appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte A del regolamento (UE) n. 2016/429, introdotti al seguito del proprietario da uno Stato UE o extra UE, e destinati a permanere nel territorio nazionale oltre trenta giorni sono registrati nel SINAC, con il sistema di identificazione adeguato alla specie di appartenenza. Per gli animali da compagnia appartenenti alle specie di cui all'allegato I, Parte B del citato regolamento, detto termine e' di novanta giorni. Entro tali termini la registrazione e' facoltativa. Su richiesta motivata delle regioni o delle province autonome il Ministero della salute puo' autorizzare specifiche deroghe.