Art. 3 
 
            Identificazione e registrazione degli animali 
 
  1. Il proprietario, il detentore e l'operatore  dello  stabilimento
sono tenuti all'identificazione e alla registrazione degli animali di
cui al presente decreto, nel SINAC e nella sezione della BDN dedicata
agli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto  legislativo
5 agosto 2022, n. 134, secondo le tempistiche di cui ai commi 3, 4, 5
e 6, e comunque all'ingresso dell'animale nello  stabilimento,  fatta
salva la deroga di cui all'art. 9, comma 4, del presente decreto. 
  2. Fatti salvi i casi indicati nelle istruzioni di cui all'art.  1,
comma 3, l'identificazione e la relativa registrazione degli  animali
di  cui  al  presente  decreto  deve  essere  effettuata  dal  medico
veterinario. 
  3.  I  dati  relativi  alle   variazioni   anagrafiche   quali   il
trasferimento di proprieta', la movimentazione  e  il  decesso  degli
animali, devono essere registrati entro sette giorni dall'evento.  Lo
smarrimento e il ritrovamento devono essere registrati nel piu' breve
tempo possibile e comunque  entro  quarantotto  ore.  Fermo  restando
quanto previsto dal comma 2, e  salvo  diversa  previsione  da  parte
delle regioni  o  delle  province  autonome,  il  proprietario  o  il
detentore di animali appartenenti alle specie di cui all'allegato  I,
Parte A e B  del  regolamento  (UE)  n.  2016/429,  possono  inserire
personalmente nel SINAC i dati anagrafici di cui al  presente  comma,
accedendo  al  suddetto  sistema   mediante   sistemi   pubblici   di
autenticazione dell'identita' personale. 
  4. Fatta salva la possibilita' delle regioni e  Provincie  autonome
di  Trento  e  Bolzano   di   prevedere   modalita'   aggiuntive   di
identificazione,  gli  animali  appartenenti  alle  specie   di   cui
all'allegato I, Parte A, del  regolamento  (UE)  n.  2016/429  devono
essere identificati con transponder (ISO), e registrati nel SINAC dal
veterinario ufficiale o libero professionista  autorizzato  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  136,  entro
sessanta giorni dalla nascita, e comunque prima della loro  eventuale
cessione, secondo le istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 
  5. Gli animali appartenenti alle  specie  di  cui  all'allegato  I,
Parte B, del regolamento (UE) n.  2016/429  identificati  secondo  le
istruzioni di cui all'art. 1, comma  3,  sono  registrati  nel  SINAC
singolarmente o come «insieme di  animali»  prima  della  cessione  o
dell'uscita dallo stabilimento. 
  6. Gli animali appartenenti alle specie la  cui  identificazione  e
registrazione non e' disciplinata dal Manuale operativo I&R, detenuti
negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo
5 agosto 2022,  n.  134,  devono  essere  identificati  e  registrati
singolarmente o come «insieme di animali» in BDN,  nella  sezione  di
riferimento, entro sessanta giorni dalla  nascita  e  comunque  prima
della  cessione,  secondo   le   modalita'   di   identificazione   e
localizzazione descritte nelle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 
  7. Gli animali nati ed allevati  in  cattivita'  appartenenti  alle
specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE)  n.  338/97
devono essere identificati individualmente  nei  tempi  di  cui  alle
istruzioni dell'art.  1,  comma  3,  secondo  le  modalita'  previste
nell'art. 66 del regolamento (CE) n.  865/2006,  e  registrati  nella
sezione BDN di riferimento. Fatto salvo quanto previsto  all'art.  8,
comma 4, del  presente  decreto,  i  volatili  diversi  dal  pollame,
detenuti  in  cattivita'  a  seguito  di  rinvenimento,  sequestro  o
confisca e non marcati devono essere identificati tramite transponder
ISO in conformita' all'art. 66, comma  2,  del  regolamento  (CE)  n.
865/2006. 
  8. Gli  animali  da  compagnia  appartenenti  alle  specie  di  cui
all'allegato I, Parte A del regolamento (UE) n. 2016/429,  introdotti
al seguito del proprietario da uno Stato UE o extra UE, e destinati a
permanere  nel  territorio  nazionale  oltre   trenta   giorni   sono
registrati nel SINAC, con il sistema di identificazione adeguato alla
specie di appartenenza. Per gli  animali  da  compagnia  appartenenti
alle specie di cui all'allegato I, Parte B  del  citato  regolamento,
detto  termine  e'  di  novanta  giorni.  Entro   tali   termini   la
registrazione e' facoltativa. Su richiesta motivata delle  regioni  o
delle province autonome il Ministero della  salute  puo'  autorizzare
specifiche deroghe.