Art. 4 Fornitori di mezzi di identificazione 1. Le serie numeriche da utilizzare per l'identificazione degli animali di cui al presente decreto e le modalita' relative alle garanzie di tracciabilita' dei mezzi di identificazione prodotti, distribuiti e commercializzati sono individuate nelle istruzioni di cui all'art. 1, comma 3. 2. Il fornitore autorizzato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 134/2022, registrato per i mezzi di identificazione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, del regolamento (UE) n. 2016/429 trasmette costantemente al CSN l'aggiornamento degli elenchi delle serie numeriche e dei relativi distributori.