Art. 4 
 
                Fornitori di mezzi di identificazione 
 
  1. Le serie numeriche da  utilizzare  per  l'identificazione  degli
animali di cui al presente  decreto  e  le  modalita'  relative  alle
garanzie di tracciabilita' dei  mezzi  di  identificazione  prodotti,
distribuiti e commercializzati sono individuate nelle  istruzioni  di
cui all'art. 1, comma 3. 
  2. Il fornitore autorizzato  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto
legislativo n. 134/2022, registrato per i  mezzi  di  identificazione
degli animali da compagnia di cui  all'allegato  I,  del  regolamento
(UE) n. 2016/429 trasmette costantemente al CSN l'aggiornamento degli
elenchi delle serie numeriche e dei relativi distributori.