Art. 5 Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti di animali da compagnia 1. Gli stabilimenti che detengono gli animali di cui all'allegato I, Parte A e B del regolamento (UE) n. 2016/429, inclusi quelli che svolgono attivita' di commercio al dettaglio di animali da compagnia e quelli che erogano servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari, devono essere registrati nel SINAC. 2. L'operatore dello stabilimento deve registrarsi nel SINAC prima di iniziare l'attivita' e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte dalla legge. 3. Tenuto conto della distinzione tra allevamento amatoriale e allevamento ordinario di cui al Manuale operativo I&R, basata sul numero di fattrici detenute, gli ulteriori requisiti distintivi sono descritti nelle istruzioni pubblicate ai sensi dell'art. 1, comma 3. 4. Le pensioni di animali da compagnia devono essere registrate nel SINAC in conformita' al Manuale operativo I&R, di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023. 5. I centri di raccolta per cani, gatti e furetti che operano esclusivamente sul territorio nazionale devono essere registrati nel SINAC. Gli animali devono provenire da uno stabilimento registrato o riconosciuto ed essere identificati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto. 6. I rifugi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che detengono animali da compagnia, devono essere registrati nel SINAC prima di iniziare l'attivita' e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte dalla legge. 7. I centri di raccolta per cani, gatti e furetti e i rifugi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, possono movimentare gli animali sia verso privati sia verso stabilimenti, siti in altri Stati membri, solo se muniti di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.