Art. 5 
 
          Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti 
                       di animali da compagnia 
 
  1. Gli stabilimenti che detengono gli animali di  cui  all'allegato
I, Parte A e B del regolamento (UE) n. 2016/429, inclusi  quelli  che
svolgono attivita' di commercio al dettaglio di animali da  compagnia
e quelli che erogano servizi di  cura  degli  animali  da  compagnia,
esclusi i servizi veterinari, devono essere registrati nel SINAC. 
  2. L'operatore dello stabilimento deve registrarsi nel SINAC  prima
di iniziare l'attivita'  e  dopo  aver  acquisito  le  autorizzazioni
prescritte dalla legge. 
  3. Tenuto conto della  distinzione  tra  allevamento  amatoriale  e
allevamento ordinario di cui al Manuale  operativo  I&R,  basata  sul
numero di fattrici detenute, gli ulteriori requisiti distintivi  sono
descritti nelle istruzioni pubblicate ai sensi dell'art. 1, comma 3. 
  4. Le pensioni di animali da compagnia devono essere registrate nel
SINAC in conformita' al Manuale operativo I&R, di cui al decreto  del
Ministro della salute 7 marzo 2023. 
  5. I centri di raccolta per  cani,  gatti  e  furetti  che  operano
esclusivamente sul territorio nazionale devono essere registrati  nel
SINAC. Gli animali devono provenire da uno stabilimento registrato  o
riconosciuto ed essere identificati ai sensi dell'art. 3 del presente
decreto. 
  6. I rifugi di cui all'art. 2, comma 3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  che  detengono  animali   da
compagnia, devono essere  registrati  nel  SINAC  prima  di  iniziare
l'attivita' e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte  dalla
legge. 
  7. I centri di raccolta per cani, gatti e furetti e i rifugi di cui
all'art. 2, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo  5  agosto
2022, n. 134, possono movimentare gli animali sia verso  privati  sia
verso stabilimenti, siti in altri Stati membri,  solo  se  muniti  di
riconoscimento  rilasciato  ai  sensi   dell'art.   6   del   decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134.