Art. 7 
 
             Tracciabilita' e monitoraggio del fenomeno 
                           del randagismo 
 
  1. Gli animali ricoverati presso le strutture di  cui  all'art.  4,
comma 1, della legge 14 agosto 1991,  n.  281,  sono  identificati  e
registrati a titolo di proprieta' in capo al comune  territorialmente
competente.  In  caso  di  cessione  temporanea  degli   animali   ad
un'associazione  di  protezione  animale  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 2, comma 5, della predetta legge, oltre alla  proprieta'  in
capo al comune  e'  registrata  anche  la  detenzione  in  capo  alla
predetta associazione.