Art. 8 
 
                       Collezioni faunistiche 
 
  1.  Le  collezioni   faunistiche   devono   essere   registrate   o
riconosciute secondo le disposizioni contenute nel Manuale  operativo
I&R. 
  2. Gli animali detenuti all'interno  delle  collezioni  faunistiche
devono essere identificati, registrati e movimentati ai  sensi  degli
articoli 3 e 6 del presente decreto. Le movimentazioni devono  essere
corredate dal documento di accompagnamento di cui all'art.  8,  comma
7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 
  3. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002. 
  4. La detenzione e la conseguente registrazione in BDN  di  animali
pericolosi di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto  legislativo  5
agosto  2022,  n.  135,   all'interno   delle   «mostre   faunistiche
permanenti» e' limitata agli  stabilimenti  in  possesso  di  decreto
direttoriale di esclusione di cui all'art. 2, comma  2,  del  decreto
legislativo 25 marzo 2005, n. 73.