Art. 8 Collezioni faunistiche 1. Le collezioni faunistiche devono essere registrate o riconosciute secondo le disposizioni contenute nel Manuale operativo I&R. 2. Gli animali detenuti all'interno delle collezioni faunistiche devono essere identificati, registrati e movimentati ai sensi degli articoli 3 e 6 del presente decreto. Le movimentazioni devono essere corredate dal documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 3. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002. 4. La detenzione e la conseguente registrazione in BDN di animali pericolosi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, all'interno delle «mostre faunistiche permanenti» e' limitata agli stabilimenti in possesso di decreto direttoriale di esclusione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73.