IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio,  del  5  dicembre
2013 «che stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla
protezione  contro  i  pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle
radiazioni ionizzanti, e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»; 
  Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2020,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge
4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto, in particolare, l'art. 168, comma 3, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101 che prevede che  «con  decreto  del  Ministero
della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  da  adottarsi
con il concorso dell'Istituto superiore di sanita' e  delle  societa'
scientifiche siano definiti i dati che  gli  esercenti  provvedono  a
trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza»; 
  Visto, in particolare, l'art. 168, comma 4, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101 che prevede che  «le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  provvedono  a  valutare  le  entita'  e
variabilita' delle  esposizioni  a  scopo  medico  della  popolazione
residente,  tenendo  conto  dei   dati   complessivi   dell'attivita'
sanitaria in loro possesso  e  che  le  valutazioni  dovranno  essere
effettuate  secondo  le  indicazioni  fornite  nel  documento   della
Commissione  europea   «Radiation   Protection   154»   o   documenti
successivi, secondo lo schema indicato nel presente decreto»; 
  Visto, in particolare, l'art. 168, comma 6, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101 che prevede che  «le  valutazioni  di  cui  al
comma 4 e i dati di cui al comma 3  dell'art.  168,  vengono  inviati
dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero
della salute entro  quattro  anni  dalla  data  di  applicazione  del
presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una
valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita'»; 
  Visto, in particolare, l'art.  2  dell'allegato  XXIX  del  decreto
legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  che  si  applica  nelle  more
dell'emanazione di detto decreto,  relativamente  alle  attivita'  di
radiodiagnostica e di medicina  nucleare  e  che  stabilisce  che  la
trasmissione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 168 alla regione  o
alla  provincia  autonoma  dovra'   prevedere   per   ciascun   esame
contemplato dal nomenclatore  nazionale:  il  relativo  codice  e  il
numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua
dispersione in termini di  intervallo  interquartile,  elaborato  per
fasce di eta' e per genere; 
  Tenuto   conto   degli   orientamenti   dell'Unione    europea    e
internazionali in materia disponibili, e in particolare: 
    della  pubblicazione   della   Commissione   europea   «Radiation
Protection 154: European Guidance on Estimating Population Doses from
Medical X-Ray Procedures», 2008; 
    della  pubblicazione   della   Commissione   europea   «Radiation
Protection  180  parte  2:  "Medical   exposure   of   the   european
population"»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014,  recante
«Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle  grandi
apparecchiature  sanitarie  in  uso  presso  le  strutture  sanitarie
pubbliche, private accreditate e private non accreditate»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista  la  nota  di  protocollo  n.  0017770-08/06/2023-DGPRE-MDS-P
dell'8 giugno 2023, con la quale il Ministero della salute, direzione
generale  della  prevenzione  sanitaria,  ha  richiesto  il  concorso
dell'Istituto superiore di sanita' e delle societa'  scientifiche  di
settore; 
  Viste le note di protocollo n.  0018823-16/06/2023-DGPRE-MDS-A  del
16 giugno 2023, e protocollo n. 0020074-27/06/2023-DGPRE-MDS-A del 27
giugno 2023, con le quali sono state ricevute le  osservazioni  delle
societa' scientifiche; 
  Vista la  nota  protocollo  n.  AOO-ISS-23/06/2023-0029953  del  23
giugno 2023  con  la  quale  sono  state  trasmesse  le  osservazioni
dell'ISS; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 settembre 2023 (Rep. Atti 215/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto  definisce,  in  attuazione  dell'art.  168,
commi 3 e 4, del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  di
seguito denominato «decreto legislativo», i dati  che  gli  esercenti
provvedono a trasmettere alla regione o alla  provincia  autonoma  di
competenza nonche' lo schema per la valutazione dell'entita' e  della
variabilita' delle  esposizioni  a  scopo  medico  della  popolazione
residente, con le seguenti finalita': 
    1. valutare le entita' e  la  variabilita'  delle  esposizioni  a
scopo medico, osservandone  l'andamento  nel  tempo  e  le  eventuali
variazioni a livello delle singole regioni e delle Province  autonome
di Trento e Bolzano in termini di  numero  e  tipologie  di  indagini
effettuate e della dose impartita; 
    2. promuovere la realizzazione di audit clinici; 
    3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a  scopo
epidemiologico.