Art. 10 Ritardi, inadempienze e disposizioni finanziarie 1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall'art. 7 e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo. 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.