Art. 10 
 
                        Ritardi, inadempienze 
                     e disposizioni finanziarie 
 
  1. Il conferimento dei dati come definiti nel  presente  decreto  e
nei termini previsti dall'art. 7 e' ricompreso  fra  gli  adempimenti
cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e  Bolzano
e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
previste  dal  presente  decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.