Art. 2 Definizioni 1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: 1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalita' di esposizione o una modalita' ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico; 2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di tutte le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data modalita' di esposizione; 3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati; 4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile; 5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica, misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica medico-nucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa attivita'; 6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa stessa distanza; 7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose TC volumetrico e la lunghezza di scansione; 8. «dose ghiandolare media (DGM)»: dose media assorbita dal tessuto ghiandolare mammario.