Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Oltre  alle  definizioni  di  cui  all'art.   7   del   decreto
legislativo, ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,  si
applicano le seguenti definizioni: 
    1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni  a
radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o  insieme  di
organi che utilizza  una  singola  modalita'  di  esposizione  o  una
modalita' ibrida necessaria per rispondere ad uno  specifico  quesito
clinico; 
    2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di  tutte
le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano  una  data
modalita' di esposizione; 
    3. «periodo  di  riferimento»:  periodo  al  quale  si  riferisce
l'elaborazione dei dati; 
    4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile; 
    5.  «indicatori  dosimetrici»:  grandezze,  definite   per   ogni
tipologia  di  attrezzatura  radiologica  o  procedura   diagnostica,
misurabili direttamente in aria  o  in  fantoccio  secondo  procedure
stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica
medico-nucleare  il  radiofarmaco   somministrato   e   la   relativa
attivita'; 
    6.  «prodotto  dose  area  (DAP)»:  indicatore  dosimetrico   che
rappresenta il prodotto tra  la  dose  in  aria  ad  una  determinata
distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa
stessa distanza; 
    7.  «prodotto  dose  lunghezza  (DLP)»:  indicatore   dosimetrico
utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose  TC
volumetrico e la lunghezza di scansione; 
    8. «dose ghiandolare  media  (DGM)»:  dose  media  assorbita  dal
tessuto ghiandolare mammario.