Art. 3 
 
              Categorie e sotto-categorie di procedure 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  le  procedure  diagnostiche  e
interventistiche  sono   raggruppate   all'interno   delle   seguenti
categorie di procedure: 
    a) procedure radiografiche tradizionali dirette e  con  mezzo  di
contrasto; 
    b) procedure mammografiche; 
    c) procedure fluoroscopiche; 
    d) procedure TC; 
    e)  procedure  di   radiologia   interventistica   vascolare   ed
extravascolare; 
    f) procedure  di  medicina  nucleare  convenzionale,  di  imaging
SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido; 
    g)  procedure  nell'ambito  dell'attivita'  di   radiodiagnostica
complementare. 
  2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono
delle sotto-categorie di procedure rappresentative di  uno  specifico
distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC,  di  medicina
nucleare e di specifiche procedure per la radiologia  interventistica
e per le attivita' di radiodiagnostica complementare. 
  Tali  sotto-categorie  sono  definite   in   considerazione   delle
indicazioni  del  documento  della  commissione  europea   «Radiation
Protection 154» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico: 
    1. le procedure radiografiche tradizionali  devono  includere  le
radiografie del distretto: del cranio; del torace;  dell'addome;  del
rachide;  del  bacino,  degli  arti,   delle   articolazioni   e   la
densitometria ossea (DEXA);  le  radiografie  dentali  ad  esclusione
degli esami radiografici endorali; 
    2. le procedure mammografiche  devono  includere  le  mammografie
digitali, le mammografie in modalita' tomografica  e  le  mammografie
effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto; 
    3.  le  procedure  fluoroscopiche  devono  includere   tutte   le
attivita'  di  radio-fluoroscopia  per  gli  apparati   digerente   e
urogenitale; 
    4. le  procedure  TC  con  e  senza  mezzo  di  contrasto  devono
includere le TC del distretto: del cranio;  del  collo;  del  torace;
dell'addome-pelvi;  del  rachide;  total   body   (intese   come   la
combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome,
la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese  come
TC e angio-TC) e TC Cone Beam; 
    5. le procedure di radiologia interventistica  devono  includere:
le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni  transluminali;
le  procedure   di   fibrinolisi   e   trombectomia   meccanica;   il
posizionamento  di  endoprotesi  (stent  graft),  le   procedure   di
cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico  intraepatico
transgiugulare  (TIPS);  la  chemioembolizzazione  e  i   trattamenti
termo-ablativi;   le   procedure   interventistiche   sulla   colonna
vertebrale  (vertebro-plastiche,  cifo-plastiche  ecc.);  i  drenaggi
percutanei; le biopsie radioguidate  con  TC  o  fluoroscopia;  altre
procedure di radiologia interventistica; 
    6. le procedure di medicina nucleare  convenzionale,  di  imaging
SPECT,  imaging  PET  e  di  imaging  ibrido  devono  includere:   le
scintigrafie cerebrali e del distretto della testa;  le  scintigrafie
del distretto tiroideo; le scintigrafie  cardiache;  le  scintigrafie
inerenti  all'apparato  digerente;  le  scintigrafie  del   distretto
epatico,  renale  e  surrenalico;  le  scintigrafie   polmonari;   le
scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le  indagini  PET  e  PET/TC:
dell'area cerebrale; del miocardio; total body; le indagini PET/RM; 
    7.  le  procedure  nell'ambito  dell'attivita'   radiodiagnostica
complementare  devono  includere  tutte  le  procedure   chirurgiche;
vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre
procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate. 
  3. Nell'allegato I al presente decreto, che  ne  costituisce  parte
integrante, viene indicata la corrispondenza tra  le  sotto-categorie
di procedure definite  al  comma  2  e  le  relative  prestazioni  di
assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato  4  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  12  gennaio
2017, sulla definizione e aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza. In particolare, per le sotto-categorie  di  procedure  di
radiologia interventistica  e'  indicata  la  corrispondenza  con  le
procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate  nei  quaderni  del
Ministero della salute n. 12  del  2011  «Criteri  di  appropriatezza
clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica». 
  4. Devono considerarsi altresi' oggetto del presente decreto, tutte
le  prestazioni  diagnostiche,  interventistiche   e   in   attivita'
complementari eseguite in regime di  ricovero,  ma  assimilabili  per
terminologia  ed  equivalenza  di  protocollo  alle   sotto-categorie
elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche  quelle
procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore
nazionale   delle    prestazioni    di    assistenza    specialistica
ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale
effettuata con mezzo di contrasto. 
  5. La definizione  delle  sotto-categorie  di  procedure  non  deve
intendersi  a  scopo  di  rimborso  delle  prestazioni  e  quindi  e'
svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.