Art. 3 Categorie e sotto-categorie di procedure 1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure: a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto; b) procedure mammografiche; c) procedure fluoroscopiche; d) procedure TC; e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare; f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido; g) procedure nell'ambito dell'attivita' di radiodiagnostica complementare. 2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attivita' di radiodiagnostica complementare. Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «Radiation Protection 154» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico: 1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali; 2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalita' tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto; 3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attivita' di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale; 4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono includere le TC del distretto: del cranio; del collo; del torace; dell'addome-pelvi; del rachide; total body (intese come la combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome, la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come TC e angio-TC) e TC Cone Beam; 5. le procedure di radiologia interventistica devono includere: le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminali; le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il posizionamento di endoprotesi (stent graft), le procedure di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plastiche ecc.); i drenaggi percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre procedure di radiologia interventistica; 6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, imaging PET e di imaging ibrido devono includere: le scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie inerenti all'apparato digerente; le scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC: dell'area cerebrale; del miocardio; total body; le indagini PET/RM; 7. le procedure nell'ambito dell'attivita' radiodiagnostica complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche; vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate. 3. Nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica e' indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica». 4. Devono considerarsi altresi' oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attivita' complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto. 5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi e' svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.