Art. 4 Definizione dei dati 1. I dati di cui all'art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici: 1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm². 2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose ghiandolare media dell'intera indagine radiodiagnostica espressa in mGy per singola mammella. 3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia interventistica, il DAP totale, riferito all'intera procedura diagnostica o intervenstistica, espresso in Gy x cm². 4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in mGy x cm. 5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido, il radiofarmaco somministrato e il valore dell'attivita' somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in mGy x cm per l'imaging ibrido eseguito con TC. 6. Per le categorie di procedure nell'ambito dell'attivita' radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm². 2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.