Art. 4 
 
                        Definizione dei dati 
 
  1. I dati di cui all'art. 168, comma 3,  del  decreto  legislativo,
per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente
decreto,  sono  individuati  nei  seguenti   indicatori   dosimetrici
specifici: 
    1. Per le categorie di procedure radiografiche,  il  DAP  totale,
riferito  alla  somma  di  tutte  le  eventuali  proiezioni  eseguite
nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm². 
    2.  Per  le  categorie  di  procedure  mammografiche,   la   dose
ghiandolare media dell'intera indagine radiodiagnostica  espressa  in
mGy per singola mammella. 
    3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e  di  radiologia
interventistica,  il  DAP  totale,  riferito   all'intera   procedura
diagnostica o intervenstistica, espresso in Gy x cm². 
    4. Per le categorie di procedure TC, il DLP  totale  espresso  in
mGy x cm. 
    5.  Per  le  categorie  di   procedure   di   medicina   nucleare
convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging  ibrido,
il   radiofarmaco   somministrato   e   il   valore    dell'attivita'
somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso  in
mGy x cm per l'imaging ibrido eseguito con TC. 
    6. Per  le  categorie  di  procedure  nell'ambito  dell'attivita'
radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm². 
  2. I dati di cui  al  comma  1  sono  dati  aggregati  e  privi  di
identificazione della persona a cui si  riferiscono,  secondo  quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del  2003  in
materia di codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101.