Art. 5 
 
           Elaborazione dei dati da parte degli esercenti 
 
  1. Per ognuna delle sotto-categorie  di  procedure,  dovra'  essere
indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate  e
calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo
quartile e  il  95-esimo  percentile  dei  corrispondenti  indicatori
dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea
qualora disponibili, suddivisi per genere  anagrafico  e  secondo  le
seguenti fasce di eta': 
    Adulta: 
      16 < eta' ≤ 60 
      eta' > 60 
    Pediatrica: 
      0 < eta' ≤ 1 
      1 < eta' ≤ 5 
      5 < eta' ≤ 10 
      10 < eta' ≤ 16 
  2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere  effettuate  con
frequenza annuale per le sole sotto-categorie di  procedure  definite
nell'art.  3,   comma   2,   punto   5   (procedure   di   radiologia
interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura. 
  3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel  comma
2, le elaborazioni di cui al comma 1  devono  essere  effettuate  con
frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in
caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di  riferimento
(quadriennio).