Art. 6 Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entita' e la variabilita' delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5. 2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione tramessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l'entita' e la variabilita' delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di eta' definite nell'art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti.