Art. 6 
 
             Valutazione dei dati da parte delle regioni 
                      e delle province autonome 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
a valutare l'entita' e la  variabilita'  delle  esposizioni  a  scopo
medico della popolazione residente, tenendo conto  dei  dati  di  cui
all'art. 5. 
  2. A partire dal  valore  mediano  dell'indicatore  dosimetrico,  e
considerando i dati a disposizione tramessi dagli  esercenti  secondo
le tempistiche indicate  nell'art.  7,  comma  2,  le  regioni  e  le
Province autonome di  Trento  e  Bolzano  possono  valutare  la  dose
efficace  secondo  le  indicazioni  fornite   nel   documento   della
Commissione   europea   «Radiation   Protection-154»   e   «Radiation
Protection-180» e successivi aggiornamenti. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  valutano
l'entita' e la variabilita' delle esposizioni a scopo medico per ogni
provincia, calcolando, nel periodo  di  riferimento  e  per  ciascuna
sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate
dai singoli  esercenti,  la  media  pesata  sul  numero  di  indagini
diagnostiche dello scarto interquartile, del  95-esimo  percentile  e
della mediana dei corrispondenti  indicatori  dosimetrici,  suddivisi
per genere anagrafico e secondo le fasce di eta'  definite  nell'art.
5, comma 1. Le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale  degli
abitanti.