Art. 7 
 
            Modalita' di raccolta e trasmissione dei dati 
 
  1. Le informazioni di interesse  e  da  trasmettere  ai  sensi  del
presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne  costituisce
parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni: 
    a) informazioni di carattere generale dell'esercente; 
    b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature; 
    c) informazioni per il rilevamento dosimetrico. 
  2. Gli  esercenti  delle  strutture  sanitarie  pubbliche,  private
accreditate e private non accreditate sono  tenuti  a  trasmettere  i
dati, riportati  nell'allegato  II  alla  regione  o  alla  provincia
autonoma di competenza con le seguenti tempistiche: 
    a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma  4,  devono
essere inviati  i  dati  relativi  alle  indagini  radiodiagnostiche,
effettuate  nell'anno  2023,  delle   seguenti   sotto-categorie   di
procedure: 
      TC del distretto del cranio (riferendosi  al  solo  codice  del
nomenclatore nazionale 87.03); 
      TC del distretto del torace (riferendosi  al  solo  codice  del
nomenclatore nazionale 87.41); 
      TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo  codice
del nomenclatore nazionale 88.01.06); 
      mammografia  digitale   (riferendosi   al   solo   codice   del
nomenclatore 87.37.1). 
    b) entro il  31  dicembre  2027  devono  essere  inviati  i  dati
relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e  per  tutte  le
corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I: 
      TC del distretto del cranio; 
      TC del distretto del torace; 
      TC del distretto dell'addome-pelvi; 
      TC del distretto del rachide; 
      TC total body; 
      TC Cone Beam; 
      TC degli arti e articolazioni; 
      mammografie digitali; 
      procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni,  le
angioplastiche  e  le  dilatazioni  transluminali,  le  procedure  di
fibrinolisi  e  di  trombectomia  meccanica,  il  posizionamento   di
endoprotesi (stent graft), di cateterismo vascolare inclusi gli shunt
porto-sistemico    intraepatico     transgiugulare     (TIPS),     di
chemioembolizzazione - i  trattamenti  termo-ablativi,  le  procedure
interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi  percutanei,  e
le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure; 
      scintigrafia ossea; 
      scintigrafie del distretto tiroideo; 
      scintigrafie polmonari; 
      PET/TC total body. 
    c) Entro il 31 dicembre del 2031 e  successivamente  con  cadenza
quadriennale devono  essere  inviati  i  dati  relativi  a  tutte  le
sotto-categorie di procedure. 
  I dati relativi alle informazioni  di  carattere  generale  e  alle
informazioni per il rilevamento dosimetrico  per  le  apparecchiature
devono riferirsi alle sole apparecchiature per cui sono  trasmessi  i
dati ai sensi  del  presente  decreto  e  con  le  tempistiche  sopra
indicate. 
  3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma
4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168  del  decreto  legislativo,  le
regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  trasmettono  al
Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del  presente
decreto e  successivamente  ogni  quattro  anni  con  riferimento  ai
corrispondenti quadrienni. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni  del  presente  decreto,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto  del
principio  di  ottimizzazione   e   razionalizzazione   della   spesa
informatica,  mediante  la  definizione  di   appositi   accordi   di
collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche
a tale fine gia' realizzate da altre regioni o dei servizi da  queste
erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero
della  salute  gia'  attiva  per   il   monitoraggio   delle   grandi
apparecchiature  sanitarie  in  uso  presso  le  strutture  sanitarie
pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere
alla registrazione dei dati di  cui  all'allegato  II.  Il  Ministero
della  salute  rende   operativa   l'estensione   dell'infrastruttura
tecnologica  per  il  monitoraggio   delle   grandi   apparecchiature
sanitarie  dandone  comunicazione  mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale.