Art. 8 
 
                           Ottimizzazione 
 
  1. L'accuratezza e la validita' dei dati di cui all'art. 5, comma 1
devono essere garantiti attraverso documentati e  adeguati  programmi
di garanzia della qualita'  ai  quali  provvede  il  responsabile  di
impianto radiologico e lo specialista in  fisica  medica  secondo  le
modalita' definite nell'art. 163 del decreto legislativo. 
  2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168,  comma  1
del decreto legislativo, ciascuno  per  le  proprie  responsabilita',
come definite nel decreto legislativo, organizza le  attivita'  della
radiologia diagnostica e interventistica e della  medicina  nucleare,
affinche' sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione
dei dati.