Art. 8 Ottimizzazione 1. L'accuratezza e la validita' dei dati di cui all'art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualita' ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalita' definite nell'art. 163 del decreto legislativo. 2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilita', come definite nel decreto legislativo, organizza le attivita' della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinche' sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.