Art. 9 Aggiornamento 1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualita' e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, e' istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanita'. 2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 puo' individuare ulteriori modalita' di trasmissione dei dati, sulla base dell'aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle valutazioni di cui all'art. 6, modificare l'elenco delle sotto-categorie di procedure sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del quaderno della salute n. 12 del 2011. 3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, ne' rimborsi spese a carico del Ministero della salute.