Art. 9 
 
                            Aggiornamento 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  della  qualita'   e
completezza dei dati  come  richiesti  dal  presente  decreto  e  per
garantire  il  continuo  aggiornamento  nel  rispetto   dello   stato
dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali  in
materia, e' istituito presso il Ministero della  salute  -  Direzione
generale della prevenzione  sanitaria,  apposito  gruppo  di  lavoro,
composto anche da  rappresentanti  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanita'. 
  2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 puo' individuare ulteriori
modalita' di trasmissione dei  dati,  sulla  base  dell'aggiornamento
tecnologico delle strutture sanitarie  e  delle  regioni  o  Province
autonome di Trento e Bolzano,  fornire  ulteriori  indicazioni  sulla
elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle  valutazioni  di  cui
all'art. 6, modificare l'elenco delle  sotto-categorie  di  procedure
sulla  base  di  eventuali  aggiornamenti  del   nomenclatore   delle
prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del
quaderno della salute n. 12 del 2011. 
  3. Per la partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  non  sono  dovuti
compensi, emolumenti,  comunque  denominati,  ne'  rimborsi  spese  a
carico del Ministero della salute.