Art. 2 Monitoraggio delle risorse 1. L'INPS e' tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono essere stilate in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale riferimento ai seguenti indicatori: a) risorse disponibili; b) numero totale di domande di incentivo pervenute; c) quantitativo delle risorse erogate; d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi, distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate dalla misura. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 17 novembre 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro per le disabilita' Locatelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3006