Art. 2 
 
                     Monitoraggio delle risorse 
 
  1. L'INPS e' tenuto al  monitoraggio  trimestrale  degli  incentivi
riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo
1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle  persone
con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. I monitoraggi trimestrali di cui  al  presente  articolo  devono
essere  stilate  in  modo  adeguatamente  dettagliato,  con  puntuale
riferimento ai seguenti indicatori: 
    a) risorse disponibili; 
    b) numero totale di domande di incentivo pervenute; 
    c) quantitativo delle risorse erogate; 
    d) tipologia di datori di  lavoro  beneficiari  degli  incentivi,
distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate
dalla misura. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 17 novembre 2023 
 
                             Il Ministro 
                del lavoro e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                             Il Ministro 
                         per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 3006