Art. 2 Piattaforma referendum on line 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 342 e' inserito il seguente: «342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarita' della piattaforma di cui al comma 341 e' attribuita al Ministero ((della giustizia)). Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»; b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono ((inserite)) le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,». 2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341((,)) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la societa' provvede, ((tramite la Consip S.p.A.)), all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del ((fondo speciale)) di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025((,)) nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Per i commi 341 e 344 dell'articolo 1 della citata legge 30 maggio 2020, n. 178 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). - 1. - 14. (Omissis). 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. 16.- 28-duodecies. (Omissis).».