Art. 2 
 
                   Piattaforma referendum on line 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il  comma  342  e'  inserito  il  seguente:  «342-bis.  A
decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarita'  della  piattaforma  di
cui al comma 341 e'  attribuita  al  Ministero  ((della  giustizia)).
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024,  il  fondo  di  cui  al
comma 341 e' iscritto nello stato di previsione del  Ministero  della
giustizia.»; 
    b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,»  sono  ((inserite))
le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,». 
  2.  Il  Ministero  della  giustizia,  per  il  completamento  e  la
successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la  raccolta
delle  firme  degli  elettori  necessarie  per  i  referendum  e   le
iniziative popolari,  realizzata  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
341((,)) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo' avvalersi,  sulla
base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti,
della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi
di interesse generale, la  societa'  provvede,  ((tramite  la  Consip
S.p.A.)), all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  ivi  comprese
quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2,
e' autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno
2024,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni  dello  stanziamento  del  ((fondo  speciale))  di   parte
corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2023-2025((,))
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i commi 341 e 344 dell'articolo  1  della  citata
          legge 30 maggio  2020,  n.  178  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma  15,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                «Art.     83     (Efficienza     dell'Amministrazione
          finanziaria). - 1. - 14. (Omissis). 
                15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 7, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli
          atti conseguenti in base alla  legislazione  vigente.  Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
                16.- 28-duodecies. (Omissis).».