IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio  2023,  n.  85,  recante  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  che
istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, il
quale  stabilisce  che  l'assegno  di  inclusione  e'  richiesto  con
modalita' telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del
possesso dei requisiti e delle condizioni previsti, sulla base  delle
informazioni  disponibili  sulle  proprie  banche  dati  o  messe   a
disposizione  dai  comuni,  dal  Ministero  dell'interno   attraverso
l'Anagrafe  della  popolazione  residente   (ANPR),   dal   Ministero
dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal  pubblico
registro automobilistico  e  dalle  altre  pubbliche  amministrazioni
detentrici  dei  dati  necessari  per  la  verifica  dei   requisiti,
attraverso sistemi di  interoperabilita',  fatti  salvi  i  controlli
previsti dall'art. 7 del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio  2023,  n.  48,
che prevede che con uno o piu' decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali e l'Agenzia nazionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  sono
definite le modalita' di richiesta della  misura,  di  sottoscrizione
del patto di attivazione digitale, del  patto  di  inclusione  e  del
patto  di  servizio   personalizzato,   nonche'   le   attivita'   di
segretariato sociale, gli  strumenti  operativi  per  la  valutazione
multidimensionale  e  di  definizione  e  di  adesione  al   progetto
personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5  e
le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare; 
  Visto l'art. 4, comma 8, del  decreto-legge  n.  48  del  2023  che
prevede: 
    al  primo  periodo  che  il  beneficio  economico   sia   erogato
attraverso  uno  strumento  di  pagamento  elettronico  ricaricabile,
denominato «Carta di inclusione»; 
    al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla
scadenza  del  termine  contrattuale,  l'emissione  della  carta   di
inclusione avvenga in  esecuzione  del  servizio  affidato  ai  sensi
dell'art. 81, comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  n.  112  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133, relativamente alla  carta  acquisti,  alle  medesime  condizioni
economiche e per il numero delle carte  elettroniche  necessarie  per
l'erogazione del beneficio; 
    al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento  del  servizio
di gestione, il numero delle  carte  deve  comunque  essere  tale  da
garantire l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per  ogni  singolo
componente  maggiorenne  del  nucleo  familiare  che  concorre   alla
definizione del beneficio; 
    al  quarto  periodo  che,  oltre  che  al  soddisfacimento  delle
esigenze previste per la  carta  acquisti,  la  carta  di  inclusione
permette di effettuare prelievi di contante entro un  limite  mensile
non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato  per
la scala di equivalenza, e  di  effettuare  un  bonifico  mensile  in
favore del locatore indicato nel contratto di locazione; 
  Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008, che  disciplina  le  modalita'  attuative  del
Programma carta acquisti; 
  Sentito il Garante per la protezione di dati personali in  data  12
dicembre 2023; 
  Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro  in
data 14 novembre 2023; 
  Acquisita  in  data  6  dicembre  2023  l'Intesa  della  Conferenza
unificata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) «Adi»: l'assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal  1°
gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.  48
del 2023; 
    b) «Carta Adi»:  la  carta  di  cui  all'art.  4,  comma  8,  del
decreto-legge n. 48 del 2023,  attraverso  la  quale  e'  erogato  il
beneficio economico dell'Assegno di inclusione; 
    c)  «Richiedente  Adi»:  il  componente  del   nucleo   familiare
richiedente il beneficio dell'Adi; 
    d)  «Beneficio  ad  integrazione  del  reddito   familiare»:   la
componente del  beneficio  economico  dell'Adi  ad  integrazione  del
reddito familiare, di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto-legge  n.
48 del 2023; 
    e) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente
del beneficio economico Adi ad integrazione del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti  in  abitazione  concessa  in  locazione  di  cui
all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023; 
    f) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per
calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi  e  il
beneficio spettante, definita ai sensi  dell'art.  2,  comma  4,  del
decreto-legge n. 48 del 2023; 
    g)  «Quota  pro-capite»:  quota  che  si  ottiene  dividendo   il
beneficio ad integrazione del reddito  familiare  per  il  numero  di
beneficiari  maggiorenni  del  nucleo  familiare  che  esercitano  le
responsabilita'  genitoriali  o   sono   inclusi   nella   scala   di
equivalenza; 
    h) «SIISL»: il «Sistema informativo per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa», definito con  decreto  interministeriale  dell'8  agosto
2023, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4  maggio
2023, n. 48, nel cui ambito opera la piattaforma digitale  attraverso
cui i beneficiari dell'assegno di inclusione accedono a  informazioni
e proposte su offerte di lavoro, corsi  di  formazione,  tirocini  di
orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e  altri
strumenti di politica attiva del lavoro; 
    i) «GePI»: la piattaforma di gestione  dei  patti  di  inclusione
sociale, per consentire l'attivazione e  la  gestione  dei  patti  di
inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni, di  cui  al
decreto  interministeriale  dell'8  agosto  2023,  che   dialoga   in
interoperabilita' con il SIISL; 
    l) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura
di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione  a  progetti  di
formazione, di qualificazione e  riqualificazione  professionale,  di
orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive  del
lavoro comunque denominate di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 48
del 2023.