Art. 10 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Con riguardo ai controlli  e  alle  sanzioni,  si  applicano  le
disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 del  decreto-legge  n.  48
del 2023. 
  2. INPS  adotta  idonee  misure  di  informazione  e  comunicazione
riguardo  agli  adempimenti  e  agli  obblighi  cui  sono  tenuti   i
beneficiari,   nonche'   sulle   conseguenze   derivanti   dal   loro
inadempimento, finalizzate ad evitare comportamenti  o  omissioni  in
fase di richiesta o fruizione  dell'Adi  che  possano  comportare  la
sospensione, la revoca o la decadenza dal  beneficio,  nelle  ipotesi
previste dal decreto legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto. 
  3. Tutti i soggetti che accedono al SIISL mettono  a  disposizione,
immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data quale  ne
sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo,
le informazioni sui fatti suscettibili di dar  luogo  alle  sanzioni.
L'INPS, per il tramite del sistema informativo, mette a  disposizione
dei centri per l'impiego  e  dei  comuni  gli  eventuali  conseguenti
provvedimenti di revoca  o  decadenza  dal  beneficio.  Nei  casi  di
dichiarazioni  mendaci  e  di   conseguente   accertato   illegittimo
godimento del beneficio, i soggetti  preposti  ai  controlli  e  alle
verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro  dieci  giorni
dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.