Art. 10 Controlli e sanzioni 1. Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. 2. INPS adotta idonee misure di informazione e comunicazione riguardo agli adempimenti e agli obblighi cui sono tenuti i beneficiari, nonche' sulle conseguenze derivanti dal loro inadempimento, finalizzate ad evitare comportamenti o omissioni in fase di richiesta o fruizione dell'Adi che possano comportare la sospensione, la revoca o la decadenza dal beneficio, nelle ipotesi previste dal decreto legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto. 3. Tutti i soggetti che accedono al SIISL mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni. L'INPS, per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.