Art. 2 Assegno di inclusione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'Adi, quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Adi e' una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. 2. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio dell'Adi, il presente decreto definisce le attivita' di segretariato sociale, le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare.