Art. 2 
 
                        Assegno di inclusione 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito, ai sensi dell'art.
1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del  2023,  l'Adi,  quale  misura
nazionale   di   contrasto   alla   poverta',   alla   fragilita'   e
all'esclusione sociale delle  fasce  deboli  attraverso  percorsi  di
inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e  di  politica
attiva del lavoro. L'Adi e' una misura di  sostegno  economico  e  di
inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi
e all'adesione a un  percorso  personalizzato  di  attivazione  e  di
inclusione sociale e lavorativa. 
  2. Ai  fini  dell'avvio  della  messa  in  esercizio  dell'Adi,  il
presente decreto definisce le attivita' di segretariato  sociale,  le
modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del  patto  di
attivazione digitale e del patto di  inclusione  e  le  modalita'  di
conferma della condizione del nucleo familiare.