Art. 8 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
  1. I nuclei familiari beneficiari dell'Adi, una volta  sottoscritto
il patto di attivazione  digitale,  sono  tenuti  ad  aderire  ad  un
percorso  personalizzato  di  inclusione  sociale  e  lavorativa.  Il
percorso  viene  definito  nell'ambito  di  uno   o   piu'   progetti
finalizzati a identificare i bisogni del  nucleo  familiare  nel  suo
complesso e dei singoli componenti. 
  2. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva
a tutte le attivita' formative, di lavoro,  nonche'  alle  misure  di
politica attiva (di  seguito,  obblighi  di  attivazione  lavorativa)
individuate nel  progetto  di  inclusione  sociale  e  lavorativa,  i
componenti  del  nucleo  familiare  maggiorenni  che  esercitano   la
responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti  un
regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. 
  3. Sono esclusi dai richiamati obblighi di attivazione lavorativa i
beneficiari dell'Adi titolari di pensione diretta o comunque di  eta'
pari o superiore a sessanta anni; i componenti  con  disabilita',  ai
sensi della legge 12 marzo 1999,  n.  68;  i  componenti  affetti  da
patologie oncologiche; i componenti con carichi di cura, valutati con
riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta',  di
tre o piu' figli minori di  eta',  ovvero  di  componenti  il  nucleo
familiare con disabilita' o non autosufficienza come definita ai fini
ISEE; i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi  alla
violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli,
prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle  regioni  o
dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere. 
  4. I componenti con disabilita'  o  di  eta'  pari  o  superiore  a
sessanta anni o inseriti nei percorsi  di  protezione  relativi  alla
violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione  volontaria
a  un  percorso  personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento
lavorativo  o  all'inclusione  sociale.  Possono,  altresi',  aderire
volontariamente ad  un  percorso  personalizzato  di  accompagnamento
all'inserimento lavorativo  tutti  i  componenti  adulti,  a  diverso
titolo esclusi dagli obblighi, ferme restando le condizioni richieste
per l'adesione al patto di servizio personalizzato, ad eccezione  dei
componenti di cui al comma 6, che possono aderire alle  attivita'  di
attivazione lavorativa nell'ambito del SFL. 
  5. La valutazione multidimensionale e la definizione del  patto  di
inclusione  sociale  coinvolgono  indistintamente  tutti   i   nuclei
beneficiari dell'Adi, indipendentemente  dalla  presenza  o  meno  di
componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal  loro
eventuale  indirizzamento  anche  ai  servizi  per   il   lavoro.   I
beneficiari dell'Adi, anche se esclusi dagli obblighi di  attivazione
lavorativa,  sono  comunque  tenuti  a   aderire   ad   un   percorso
personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del
patto di inclusione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge
n. 48 del 2023, fatte salve le previsioni di  cui  al  comma  4.  Non
sottoscrivono il patto  di  inclusione,  pur  essendo  coinvolti  nel
percorso, i componenti  minorenni.  Resta  fermo  che  l'adesione  al
percorso  personalizzato  di  inclusione  sociale  avviene  su   base
volontaria per i componenti di cui al comma 4, primo periodo. 
  6. Non  si  considerano  beneficiari  dell'Adi  e,  pertanto,  sono
esclusi da tutti  gli  obblighi,  i  componenti  che  non  esercitano
responsabilita' genitoriali e non sono  considerati  nella  scala  di
equivalenza con cui si determina l'ammontare del beneficio economico,
i quali possono utilizzare il supporto per la formazione e il  lavoro
ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge  n.  48  del  2023.
L'indennita' del supporto per la formazione e il lavoro e' cumulabile
con il benefico Adi entro il limite massimo di euro 3.000 per singolo
componente. 
  7.  Il  componente  del  nucleo  familiare  beneficiario  dell'Adi,
attivabile al lavoro, preso in  carico  dai  servizi  per  il  lavoro
competenti, e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia  le
caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A
seguito della mancata accettazione,  senza  giustificato  motivo,  di
un'offerta di lavoro  di  cui  al  primo  periodo,  si  applicano  le
previsioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera d), del  decreto-legge
n. 48 del 2023. 
  8. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente  da  parte
di  uno  o  piu'   componenti   il   nucleo   familiare   nel   corso
dell'erogazione  dell'Adi,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  5,   del
decreto-legge n. 48 del 2023, il maggior reddito da lavoro  percepito
non concorre alla determinazione del beneficio  economico,  entro  il
limite massimo  di  3.000  euro  lordi  annui  calcolati  sull'intero
nucleo. Il reddito  da  lavoro  eccedente  la  soglia  concorre  alla
determinazione  del  beneficio  economico,  a  decorrere   dal   mese
successivo a quello della variazione  e  fino  a  quando  il  maggior
reddito non e' recepito nell'ISEE per  l'intera  annualita'.  L'avvio
dell'attivita' di lavoro dipendente e'  desunto  dalle  comunicazioni
obbligatorie. Ai fini della  determinazione  del  limite  massimo  di
3.000 euro di cui  al  primo  periodo,  il  lavoratore  e'  tenuto  a
comunicare  all'INPS,  comunque,  il   reddito   presunto   derivante
dall'attivita' lavorativa entro  trenta  giorni  dall'avvio,  secondo
modalita' definite dall'Istituto, che calcola esclusivamente la parte
eccedente il limite massimo, mettendo l'informazione  a  disposizione
del SIISL. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio
della attivita', come desumibile  dalle  comunicazioni  obbligatorie,
senza che la comunicazione da parte del lavoratore  sia  stata  resa,
l'erogazione del  beneficio  e'  sospesa  fintanto  che  non  si  sia
ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre  mesi  dall'avvio
dell'attivita', decorsi i quali il diritto alla prestazione decade. 
  9. Nel  caso  di  avvio  di  un'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro
autonomo, svolta sia in forma individuale che di  partecipazione,  da
parte di  uno  o  piu'  componenti  il  nucleo  familiare  nel  corso
dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il beneficiario e' tenuto
a comunicare l'avvio all'INPS entro il giorno antecedente  all'inizio
della stessa a pena di decadenza  dal  beneficio,  secondo  modalita'
definite dall'Istituto, che mette l'informazione a  disposizione  del
SIISL. Il reddito e' individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 6,  del
decreto-legge n. 48 del 2023, secondo  il  principio  di  cassa  come
differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le  spese  sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il  quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo
di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni  dell'Adi  per
le due mensilita' successive a quella di variazione della  condizione
occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il
beneficio e'  successivamente  aggiornato  ogni  trimestre  avendo  a
riferimento il trimestre precedente, e il  reddito  che  deve  essere
comunicato  all'INPS  comunque   per   l'intero   importo,   concorre
esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro  lordi  annui.  Le
disposizioni di cui ai precedenti due  commi  si  intendono  riferite
anche alle soglie del maggior reddito  da  lavoro  percepito  e  alle
modalita' della conseguente comunicazione, relative al SFL. 
  10. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  5,  del
decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla  compatibilita'  tra
il beneficio economico e il reddito da  lavoro  percepito,  ai  sensi
dell'art.  9,  comma  2,  del  medesimo  decreto,  l'accettazione  di
un'offerta di lavoro di durata compresa tra  uno  e  sei  mesi,  come
desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni  di
avvio dell'attivita' lavorativa trasmesse  all'INPS  dal  lavoratore,
qualora  preveda  una  retribuzione  superiore  a  3.000   euro   che
comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per  il  periodo
di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione  del
beneficio al nucleo familiare. Al termine  del  rapporto  di  lavoro,
come  desumibile  dalle  comunicazioni   obbligatorie,   l'INPS,   al
ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del  2023
e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo  di
fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto  di  lavoro
di cui al presente comma non si computa ai fini della  determinazione
del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilita'  tra
il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito e' verificata
sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS. 
  11. In caso di partecipazione a percorsi  di  politica  attiva  del
lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque
denominati, o di accettazione di offerte di lavoro  anche  di  durata
inferiore a un mese,  la  cumulabilita'  con  il  beneficio  previsto
dall'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  48  del  2023,   e'
riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000  euro  lordi  per
nucleo familiare, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. 
  12. I beneficiari dell'Adi, fermo restando quanto previsto ai commi
precedenti, sono tenuti a comunicare ogni variazione  riguardante  le
condizioni e i  requisiti  di  accesso  alla  misura  e  per  il  suo
mantenimento, a pena  di  decadenza  dal  beneficio,  entro  quindici
giorni dall'evento modificativo ai sensi dell'art. 3,  comma  8,  del
decreto-legge n. 48 del 2023. 
  13. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
fruizione del beneficio, l'interessato presenta, entro un mese  dalla
variazione, a pena di  decadenza  dal  beneficio,  una  dichiarazione
sostitutiva unica  aggiornata,  di  seguito  DSU,  per  la  richiesta
dell'ISEE, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti
per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura  da
parte dell'INPS. Con la sola eccezione delle  variazioni  consistenti
in  decessi  e  nascite,  dal  mese   successivo   a   quello   della
presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo  puo'
presentare una nuova domanda di Adi, venendo meno gli  effetti  della
precedente.