Art. 2 Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di Acheta domesticus 1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando la dizione «Polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)» o «Acheta domesticus (grillo domestico) congelato» o «Acheta domesticus (grillo domestico) essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata. 2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente puo' provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011. 3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)» o «Il prodotto alimentare contiene Acheta domesticus (grillo domestico) congelato» o «Il prodotto alimentare contiene Acheta domesticus (grillo domestico) essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata. 4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri. 5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 e' pari o superiore a 0,9 mm. 6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.