Art. 2 
 
Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti  a
                      base di Acheta domesticus 
 
  1. L'etichetta dei prodotti alimentari,  indicati  all'art.  1  del
presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento,
utilizzando la dizione  «Polvere  parzialmente  sgrassata  di  Acheta
domesticus  (grillo  domestico)»   o   «Acheta   domesticus   (grillo
domestico)  congelato»  o  «Acheta  domesticus   (grillo   domestico)
essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata. 
  2. La medesima etichetta deve indicare che  tale  ingrediente  puo'
provocare reazioni allergiche nei consumatori con  allergie  note  ai
crostacei e ai prodotti a  base  di  crostacei,  ai  molluschi  e  ai
prodotti a base  di  molluschi  e  agli  acari  della  polvere.  Tale
indicazione  deve   essere   collocata   accanto   all'elenco   degli
ingredienti  e  riportata  secondo  quanto  previsto  dall'art.   21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011. 
  3. Nel campo visivo  principale,  stampate  in  modo  da  risultare
facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere  riportate
le seguenti indicazioni: «Il  prodotto  alimentare  contiene  polvere
parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)» o «Il
prodotto alimentare contiene  Acheta  domesticus  (grillo  domestico)
congelato» o  «Il  prodotto  alimentare  contiene  Acheta  domesticus
(grillo domestico)  essiccato/in  polvere»,  a  seconda  della  forma
utilizzata. 
  4.  Le  indicazioni  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
specificate in modo immediatamente  visibile  per  l'acquirente,  non
devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o  separate
da  altre  indicazioni  scritte  o  grafiche  o  da  altri   elementi
suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in
caratteri  la  cui  parte  mediana  (altezza   della   x),   definita
nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non e'  inferiore
a 1,2 millimetri. 
  5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie  maggiore
misura meno di  80  cm²,  l'altezza  della  x  della  dimensione  dei
caratteri di cui al comma 2 e' pari o superiore a 0,9 mm. 
  6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere
posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso  apposita
cartellonistica.